Il Tirreno

Espropri Lungobagnone Corte dei Conti non molla

Espropri Lungobagnone Corte dei Conti non molla

In appello i giudici contabili annullano l’“assoluzione” dei due ex sindaci Pellegri e Antiga, dell’ex segretario comunale Lenzetti e del dirigente Riani

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VILLAFRANCA. La sezione centrale d’appello della Corte dei Conti riporta d’attualità una vicenda di ben 25 anni fa, ovvero l’esproprio di alcuni terreni per realizzare la circonvallazione “Lungobagnone”; in primo grado, la sezione regionale della Corte dei Conti aveva respinto la domanda di condanna a pagare il presunto danno erariale di circa 8.700 euro, frutto della differenza fra la somma pagata dal Comune dopo la causa di uno dei proprietari (17.900 euro) e la somma che sarebbe stata pagata con iter regolare (9.165 euro) alla signora Zerbetto proprietaria del terreno. Ma contro quella sentenza “di assoluzione” - per intervenuta prescrizione - che risale al 2005, aveva presentato appello il procuratore regionale della Toscana; quasi otto anni dopo arriva la decisione d’appello: che rimanda gli atti alla sezione regionale di Firenze perché riaffronti tutta la vicenda. L’appello riguarda Ivo Pellegri (sindaco di Villafranca da 22 luglio 91 al 30 aprile 1995), rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Adorni e dall'avvocato Stefano Viti; Roberto Antiga (sindaco dal maggio 95 al maggio 2003) e Walter Riani (responsabile ufficio tecnico dal 1988 in poi), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Magnavacca; e Paolo Lenzetti (segretario comunale dal 1º gennaio 1988 al 1º settembre 1996). Come detto, nel testo della sentenza si ricorda che la Sezione giurisdizionale per la Toscana aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, sostenuto invece dal Procuratore generale nei confronti di Ivo Pellegri, Roberto Antiga, Walter Riani e Paolo Lenzetti, chiamati in giudizio nelle rispettive qualità, i primi due, di sindaco e, gli altri, di responsabile dell'ufficio tecnico e di segretario del Comune di Villafranca Lunigiana, in quanto ritenuti a vario titolo responsabili del danno derivato all'ente locale in esito ad una condanna emessa dal Tribunale di Massa in favore della proprietaria di un terreno, contro il Comune che lo aveva illegittimamente espropriato. Danno che - ricostruiscono i giudici contabili - quanto a 1.389,13 euro, dovuti per gli oneri della procedura esecutiva della sentenza, il Procuratore regionale aveva posto a carico dell'ex sindaco Antiga e che, quanto a 7.348,75 euro, la parte pubblica aveva riferito all'ex sindaco Pellegri, al segretario Lenzetti e al capo dell'ufficio tecnico comunale Riani, ritenuti tutti corresponsabili, nei ruoli rivestiti e in relazione ai tempi della loro permanenza in carica, della protratta inerzia dell'amministrazione, all'origine della mancata definizione della procedura espropriativa.

La Sezione regionale in particolare, in primo grado aveva esaminato l'eccezione di prescrizione (sollevata peraltro soltanto dal Pellegri e dal Lenzetti) e aveva ritenuto che il relativo giorno di partenza da cui far partire il conteggio fosse la data del passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna (notificata al Comune il 20.10.1998 e divenuta definitiva il 20.11 successivo); e aveva affermato che il quinquennio prescrizionale deve per tutti i convenuti intendersi decorso alla data del 20.11.2003, considerando quindi irrilevanti gli effetti prodotti da un atto di costituzione in mora del 5.7.2004.

Ma, appunto, il Procuratore regionale presso la Sezione regionale per la Toscana ha interposto appello avverso tale pronuncia, e ha visto accolte in pieno le proprie tesi. In particolare, in relazione all'identificazione del termine di decorrenza della prescrizione, non dovrebbe puntualizzarsi alla data del passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna, ma a quella di avvenuto pagamento della somma posta giudizialmente a carico del Comune (29.7.1999). I giudici d’appello sottolineano che il giorno da cui calcolare la prescrizione va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato e non nel passaggio in giudicato, in favore del terzo stesso, della sentenza di condanna. Pertanto, tutti gli atti tornano alla Corte dei Conti regionale, per una nuova pronuncia. I quattro (Pellegri, Antiga, Riani, Lenzetti) dovranno dividersi le spese di giudizio (633,78 euro).

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