Il presidio
Ex dirigente deve 4mila euro alla scuola
La Corte dei Conti, in appello, condanna l’ex responsabile dell’Istituto Comprensivo Carrara V per un integrativo illegittimo
CARRARA. L’ex dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Carrara V (ha sede nel plesso Giromini a Marina, in via del Commercio), Maridda Pieri, è stata condannata in appello della Corte dei Conti. Era illegittimo, secondo i giudici contabili di secondo grado, l’accordo con il personale Ata siglato sette anni fa, quindi dovrà pagare quattromila euro più gli interessi e le spese. Lo ha stabilito la terza sezione centrale di appello, presieduta da Ignazio de Marco (Angelo De Marco Presidente aggiunto relatore). In primo grado era stata invece mandata assolta. I giudici le hanno comunque riconosciuto uno “sconto” di circa la metà del danno erariale.
L’ex dirigente scolastica Maridda Pieri era difesa dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri.
Nella sentenza, si ricostruische che la dirigente Maridda Pieri stipulò il 24 novembre 2006 un contratto integrativo di istituto con il quale veniva attribuito al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) in servizio all’Istituto Comprensivo “Carrara V” di Marina di Carrara il diritto di fruire della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore; in esecuzione di questo contratto integrativo, vennero riconosciuti a 17 dei 18 dipendenti Ata in servizio 5 giorni di ferie, pari a 30 ore pro capite per un totale di 510 ore, equivalenti a euro 7.688,11.
Di tale somma, costituente secondo la Procura regionale della Corte dei Conti un danno erariale, perché questo integrativo sarebbe stato stipulato in assenza delle condizioni richieste dal contratto di lavoro, la dirigente è stata chiamata a rispondere davanti alla Corte dei Conti della Toscana; fra l’altro, si ricorda che la signora Pieri aveva siglato l’integrativo nonostante il parere contrario del Direttore dei servizi generali amministrativi dell’Istituto (cosa, commentano i giudici, che avrebbe dovuto indurla a ponderare adeguatamente la decisione), e mantenuta ferma anche a seguito di rilievo formale dei revisori dei conti (ritenuti dall’ex dirigente non competenti in materia di contrattazione integrativa decentrata d’istituto) i quali, successivamente, segnalarono alla Procura regionale la vicenda.
In primo grado, come detto, la Sezione giurisdizionale per la Toscana, pur giudicando formalmente contraria alle disposizioni la condotta dell’ex dirigente, l’aveva tuttavia assolta dall’addebito per carenza di colpa grave, non ritenendo tale sua condotta connotata da negligenza grave.
In sostanza, i giudici di primo grado avevano accettato il fatto che, di fronte a una carenza di organico, fosse legittimo rimodulare l’orario di servizio degli addetti.
Ma la Procura regionale della Corte dei Conti ha proposto appello, spiegando che in ogni caso, al di là della situazione presunta di emergenza del caso specifico, le normative impediscono di andare a contratti integrativi in contrasto con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale. E neppure vi sarebbe la buona fede dell’ex dirigente, perché vi erano i pareri contrari della direttrice dei servizi generali amministrativi e del collegio dei revisori dei conti. Nella sua difesa, l’ex dirigente ribadiva invece che la riduzione del personale Ata, da 19 a 18, l’avevano spinta «nella più assoluta buona fede, comprovata dal fatto che la medesima interpretazione era stata seguita da altri colleghi della provincia», a trovare soluzione adeguata per garantire il buon funzionamento dell’istituzione scolastica.
Ma in definitiva i giudici contabili d’appello sottolineano che la stipula del contratto integrativo che ha sostanzialmente ridotto l’attività lavorativa del personale Ata dell’Istituto “Carrara V” in assenza delle condizioni previste dal contratto di lavoro di categoria ha determinato un danno erariale (rappresentato dal controvalore della retribuzione per giornate non lavorate) risarcibile in considerazione dell’antigiuridicità della condotta e della gravità della colpa della pubblica dipendente che l’ha prodotto. La gravità della colpa - aggiungono i giudici - «è insita nella circostanza che l’accordo integrativo è stato stipulato, tra l’altro, in aperto dissenso con il parere contrario del Direttore dei servizi generali amministrativi dell’Istituto, formalizzato in una nota scritta e in dispregio del rilievo del Collegio dei revisori dei conti».
La sezione d’appello della Corte dei Conti però, «pur riconoscendo la sussistenza della colpa grave e la conseguente risarcibilità del danno prodotto», riconosce delle attenuanti: e cioè le particolari difficili circostanze nelle quali si trovò ad operare, essendo subentrata a chiusura d’anno alla precedente responsabile, deceduta dopo un periodo di assenza, senza poter ricevere passaggio di consegne né documentazione specifica. Da qui, il collegio si avvale del potere di riduzione dell’addebito, limitando l’ammontare della condanna alla somma, già rivalutata, di 4.000 euro (più gli interessi legali a far data dal deposito della sentenza), in favore dell’Istituto comprensivo “Carrara V”. (m.b.)
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