Voto regolare, respinti tutti e tre i ricorsi
Errori fotocopia nella notifica della documentazione, il Tar dichiara inammissibili le contestazioni contro le elezioni
CARRARA. Tutti respinti i ricorsi contro le elezioni amministrative dello scorso maggio. Tanto rumore per nulla: erano tre distinte le contestazioni presentate al Tar, e per tutte e tre innanzitutto c’è un punto che taglia la testa al toro, secondo i giudici aministrativi, e cioè che vi sono stati degli errori nelle notifiche.
Andiamo con ordine. Un ricorso era stato proposto da Italia dei Valori, Carrara Bene Comune, La Fabbrica della Sinistra Per Carrara, Riccardo Canesi, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Lamma; ed era contro il Comune di Carrara, difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci; e nei confronti del Pd (avv. Natale Giallongo); Enrico Isoppi (avv. Natale Giallongo e Edward W.W. Cheyne); Federazione della Sinistra, Partito Repubblicano Italiano, Lista Movimento 5 Stelle di Carrara, Cristiano Bottici, Simonetta Corsi, Massimo Menconi, Giuseppe Scattina, Francesco De Pasquale (non costituiti in giudizio). Obiettivo del ricorso, l'annullamento del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale contenenti la proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Carrara depositata alla segreteria generale del comune di Carrara il 17.5.2012; in particolare, nella parte in cui viene assegnato un solo eletto, anzichè due, al gruppo di liste collegate a sostegno della candidatura a sindaco dell'arch. Claudia Barbara Bienaimè
I giudici ricordano che i ricorrenti impugnavano l'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Carrara denunciando una serie di irregolarità che avrebbero inciso sul risultato elettorale. Il Comune di Carrara, attraverso gli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle censure che denotavano il carattere esplorativo del ricorso. Il Tar stabilisce che il ricorso è inammissibile innanzitutto per mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 130, comma 4, codice di procedura amministrativa - entro dieci giorni dall’ultima notificazione, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio - che riguarda appunto il deposito delle notificazioni del ricorso alle controparti entro dieci giorni dal perfezionamento dell'ultima di esse.
Scrivono i giudici: «I ricorrenti hanno provveduto al deposito delle copie notificate del ricorso recante in calce il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza solo in udienza; dall'esame delle cartoline postali che attestano la data di ricevimento della notifica da parte delle controparti si ricava che esse si sono perfezionate entro il mese di luglio 2012.
Insomma, ricorso inammissibile, e i ricorrenti devono pagare 2.000 euro di spese a ciascuna delle parti costituite.
; pertanto si è verificata la circostanza prevista dalla norma soprarichiamata sanzionata con l'inammissibilità.
Praticamente fotocopia la sentenza sul ricorso di Aldo Parisi, Silvestro Telara, Francis Benedetti, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Lazzari, contro il Comune di Carrara, difeso dagli avv. Marina Vannucci e Sonia Fantoni, nei confronti di Davide Poletti e Cristiano Bottici del Pd (non costituiti in giudizio). Anch’essi chiedevano l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Carrara assunto dal Sindaco di Carrara con atto in data 17/5/12, affisso il giorno successivo, dei verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale del comune di Carrara, sostenendo che vi erano state delle irregolarità che avrebbero reso erroneo ed illegittimo il definitivo riparto dei seggi.
Ma anche in questo caso, il ricorso è inammissibile innanzitutto per mancato rispetto di quanto previsto dal codice in relazione al deposito delle notificazioni del ricorso alle controparti entro dieci giorni dal perfezionamento dell'ultima di esse. Le copie notificate sono state depositate solo in udienza. Anche ion questo caso, i ricorrenti devono pagare 2mila euro al Comune di Carrara.
Altro ricorso quello di Riccardo Bruschi, Maria Grazia Cucurnia, Nicola Baruffi, Lanmarco Laquidara, Giovanni Ilari, Antonella Carusi, Cesare Micheloni, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, contro l’Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato; Comune di Carrara (avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci), e nei confronti del sindaco Angelo Zubbani e di Massimiliano Bernardi non costituiti in giudizio. In questo ricorso si chiedeva anche il riconteggio delle schede, o di tutte le sezioni, o almeno di quelle più contestate.
I giudici, in questo caso, spiegano che innanzitutto l'Ufficio Elettorale Centrale è un organo neutro non portatore di autonomo interesse ma posto a presidio della legalità delle operazioni elettorali e quindi ne va disposta l'estromissione dal giudizio; e come per gli altri, il ricorso è inammissibile innanzitutto per mancato rispetto di quanto previsto dal codice in relazione al deposito delle notificazioni del ricorso alle controparti entro dieci giorni dal perfezionamento dell'ultima di esse.
I ricorrenti anche in questo caso devono pagare sia all'Ufficio Elettorale Centrale che al Comune di Carrara duemila euro.
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