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Pescaglia, buca-trabocchetto: Comune condannato a risarcire pedone
Conto di oltre 16mila euro per un braccio rotto a un 37enne dopo la caduta
PESCAGLIA. Una buca non segnalata e coperta da una coltre spessa di foglie si trasformò in un tranello stradale per un pedone che cadde a terra procurandosi la frattura di un avambraccio. Quel volo senza controllo è diventato una causa civile conclusa in primo grado con la condanna del Comune a risarcire un 37enne con circa 10mila euro per i danni subìti e oltre 6mila euro di spese legali.
L’episodio risale al pomeriggio del 5 febbraio 2020. L’uomo, mentre percorreva a piedi la via Vecchia Provinciale, era caduto a causa di un piccolo cratere presente sul manto stradale. Soccorso da alcune persone, era stato portato al San Luca in auto perché non era possibile chiamare il 118 a causa dell’assenza di segnale.
Al pronto soccorso il referto fu chiaro: la frattura composta dell’apice dello stiloide ulnare di un braccio con prognosi iniziale di 28 giorni. La buca non risultava né segnalata né visibile. Aveva un diametro di 10 centimetri ed era abbastanza profonda, piena di foglie, sporcizia, pezzi di asfalto sgretolati ed altra vegetazione. Secondo il Comune l’uomo avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel camminare e, inoltre, «la strada teatro del sinistro era sicuramente conosciuta all’attore (il 37enne finito in ospedale, ndr) , la cui abitazione si trovava a circa 190 metri dal suddetto luogo».
Al contrario per il Tribunale (giudice Ilaria Chianca) quella buca, così come lasciata dal Comune, rappresentava un trabocchetto tra zona buia e fogliame a fare da apparente copertura. Una sommatoria di concause decisive per la caduta.
«Quest’ultima circostanza, peraltro, emerge anche dall’esame della documentazione fotografica in atti dove si può constatare che all’interno della piccola buca era cresciuta dell’erba, che verosimilmente ha reso la stessa non immediatamente visibile o percepibile, alterandone anche la percezione della profondità – si legge nella sentenza -. Dall’escussione testimoniale è, altresì, emerso che l’attore al tempo del sinistro non abitava nel comune, dunque, lo stesso non poteva avere una diretta conoscenza della strada interessata dal sinistro e pertanto prevedere l’insidia».
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