Il presidio
Lucca, l’investimento in diamanti è un flop: banca condannata a risarcire 85enne
Il Tribunale “bacchetta” anche l’istituto per aver dilatato la causa senza motivo
LUCCA. Aveva comprato due diamanti per 25mila euro come forma di investimento consigliato dalla banca di cui era cliente. Quando poi la società IDB (Intermarket Diamond Business) – la intermediatrice dei preziosi – nel 2019 era fallita, il risparmiatore aveva temuto di aver buttato i suoi soldi.
Il sospetto
Qualcosa di più di una sensazione. Non solo. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva censurato l’attività qualificando scorrette le pratiche commerciali perché vendeva diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore. E, infatti, una perizia aveva stabilito che l’85enne risparmiatore aveva comprato diamante del valore di 8. 250 euro pagandoli 25mila euro.
Dopo aver fatto causa alla banca, l’investitore ha vinto in Tribunale ottenendo in primo grado il pagamento di 16. 750 euro da parte dell’istituto di credito che prima lo aveva consigliato nell’acquisto e poi rassicurato sulla solidità dell’investimento. Il giudice Giacomo Lucente ha disposto anche un ulteriore aggravio per la banca di 5mila euro di spese legali e 5mila euro per lite temeraria per aver allungato il contenzioso con dilazioni pretestuose facendo perdere tempo alla giustizia.
«Mi avevano detto quanto fosse conveniente l’operazione rappresentandomi dati inattendibili sul valore dei diamanti, la loro pronta liquidabilità e rivendibilità, l’andamento del mercato e la qualifica di leader del mercato della IDB» aveva detto al giudice il pensionato.
La difesa
La banca sosteneva «di avere svolto esclusivamente un’attività di mera segnalazione e che non era a conoscenza né delle informazioni contenute nei materiali illustrativi predisposti dalla società venditrice, né della determinazione dei prezzi di vendita realizzati da IDB e precisava che tutto il materiale pubblicitario e il set contrattuale relativo a tali operazioni era stato realizzato esclusivamente da senza alcun contributo della banca».
Vendite al triplo del valore
Valori triplicati
La IDB vendeva a un prezzo doppio o triplo rispetto al loro valore reale i diamanti grezzi «prospettando irrealistiche quotazioni basate su listini che in realtà non erano altro che pubblicità a pagamento della stessa, pubblicate su giornali nazionali» scrive il giudice. Di fatto il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato da IDB ed il valore della pietra.
«Le banche, evidenzia il giudice amministrativo, hanno quindi permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta, mettendo a disposizione le sedi, nonché per le modalità con cui si realizzava l’offerta ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all’acquisto ed alla custodia dei diamanti» si legge nella sentenza che riprende un pronunciamento del Consiglio di Stato.
Responsabilità della banca
I clienti si fidavano delle loro banche. «Tale situazione si è verificata anche nel caso dell’acquisto da parte del pensionato, persuaso ad acquistare il diamante, ad un prezzo superiore al valore reale, perché consigliato dal funzionario della banca, e facendo affidamento su quanto la banca riferiva in ordine alla bontà dell’acquisto – scrive il giudice – . Se una banca propone l’acquisto di un diamante valutandolo some sicuro e propone di acquistarlo al prezzo indicato dal venditore, il cliente legittimamente confida sul fatto che la banca abbia effettuato le opportune verifiche su quanto riferisce». A rafforzare la responsabilità viene anche sottolineato il fatto che l’istituto di credito percepiva una corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l’ausilio dell’attività “segnalatrice” (pari al circa al 18% del prezzo pattuito) .
Lite temeraria
Il Tribunale ha condannato la banca anche a pagare al cliente, ormai ex, 5mila euro per lite temerario «per avere il sostenuto e proseguito nella proposizione di eccezioni, deduzioni, contestazioni e comunque tesi difensive totalmente prive di qualsivoglia fondamento giuridico, chiaramente pretestuose e dilatorie, identiche a quelle spese in cause analoghe in cui è risultato soccombente».l
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