Camere di commercio, respinto il ricorso: la fusione va avanti
lucca. La riforma delle Camere di Commercio va avanti. Lo stabilisce un’ordinanza del Consiglio di Stato, relativa al ricorso proposto dall’ente camerale di Massa-Carrara (avvocati Domenico Iaria e Andrea Pertici), contro il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, e nei confronti dell’Unione italiana delle Camere di Commercio, delle Camere di commercio di Lucca e di Pisa, e il commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio della Toscana Nord Ovest. Obiettivo del ricorso, chiedere l’annullamento (e la sospensione dell’efficacia) della sentenza del Tar del Lazio con la quale è stato respinto lo stop dell'efficacia del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 relativo alla fusione tra le tre Camere di Commercio di Massa-Carrara, Lucca e Pisa, e delle prime determinazioni del Commissario ad acta.
I giudici innanzitutto spiegano che l’ente di Massa-Carrara contesta l’accorpamento delle tre Camere e l’istituzione della Cciia della Toscana Nord-Ovest; e ricordano che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 11450 dell’8 novembre 2021, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che l’articolo 61 del Decreto legge n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, avesse “incorporato il decreto ministeriale impugnato”. In questo ricorso al Consiglio di Stato, la Camera di Massa-Carrara contesta il presupposto della dichiarata improcedibilità; solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa applicata; deduce la “incompetenza relativa” del governo dimissionario all’adozione dei provvedimenti impugnati in quanto eccedenti l’ordinaria amministrazione; contesta il merito dell’accorpamento prefigurato poiché, in estrema sintesi, contrastante con i principi di rappresentatività del tessuto imprenditoriale locale.
Nell’ordinanza però, si fa notare che la disciplina in forza della quale veniva avviato il processo di riforma in questione, ha costituito oggetto di successivi provvedimenti di rango legislativo “che pare abbiano recepito i contenuti degli atti ministeriali impugnati”; inoltre, “la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati non sembra esporre l’appellante a pregiudizi connotati dal prescritto carattere della irreparabilità non palesandosi, dal sommario esame della fattispecie, effetti potenzialmente irreversibili e tali da impedire, in caso di positivo esito del giudizio, il rispristino dello status quo ante”.
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