Il Tirreno

Lucca

LA SENTENZA 

Non era l’Opera delle Mura che doveva esprimere pareri

Luca Tronchetti

L’avvocato Roberto Camero ha puntato molto sulla storicità del chiosco della famiglia Pepi e sul mancato pronunciamento della Soprintendenza di Lucca 

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Luca Tronchetti

LUCCA. Adesso che il Tar si è pronunciato dando ragione ai titolari dell’attività commerciale “Specialità da Piero” la politica ha assunto la paternità di una vittoria giuridica che è da attribuire essenzialmente al legale di Luana Della Maggiore e della famiglia Pepi, avvocato Roberto Camero, che ha curato il ricorso al Tar contro il Comune di Lucca, condannato, quest’ultimo, dai giudici amministrativi (presidente Eleonora Di Santo, estensore Gianluca Bellucci e consigliere Pierpaolo Grauso) al pagamento di tremila euro e al rimborso del contributo unificato. I punti fondanti della sentenza? In primo luogo l’incompetenza dell’Opera delle Mura ad esprimere un parere in materia edilizia e urbanistica sull’antico chiosco fuori Porta S. Maria. Il legale ha indicato come i chioschi e le edicole storiche (per esempio quella a Montecitorio) siano monumenti e quindi tutelati dal vincolo della Soprintendenza. E ha sottolineato come la Soprintendenza di Lucca non abbia mai espresso parere negativo sul chiosco. Anzi, aveva sospeso l’attività istruttoria riguardante la pratica di condono in attesa di una ridefinizione globale delle aree edificate a ridosso delle Mura. Infatti il Comune aveva chiesto il parere della Soprintendenza sulla pratica di condono intestata a Luana Della Maggiore e il fatto che l’autorità statale non si sia pronunciata sulla richiesta di parere inviata dall’amministrazione il 7 febbraio 2012 non giustifica l’intervento consultivo dell’Opera delle Mura. Altro punto dirimente è stato l’approvazione del piano per il commercio su aree pubbliche che ha visto l’eliminazione del posteggio intestato al Chiosco da Piero. Per il Tar l’eccezione di improcedibilità chiesta dal Comune non è condivisibile perché la delibera non poteva ignorare la natura abusiva e non regolarizzabile del chiosco precedentemente sancita dal diniego di condono, visto che la delibera del consiglio comunale opera come presa d’atto dell’esistente costituito da uno specifico manufatto privo di titolo e da eliminare a seguito dell’accertata incompatibilità con le ragioni di tutela delle Mura sulla quale si fonda il diniego alla sanatoria del chiosco.

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