Nessun risarcimento ai parenti dell’anziano morto su un aereo Alitalia
La compagnia di bandiera è in regime di amministrazione straordinaria e la richiesta dei parenti di seicentomila euro non viene accolta dal tribunale
CAPANNORI. Era giunto in Italia per visitare alcuni parenti nel Capannorese, ma al momento di ripartire imbarcandosi su un volo che da Roma avrebbe dovuto riportarlo a casa in Messico mentre si trovava seduto in attesa del decollo ha avuto un malore ed è deceduto.
Antonio Madrazo Martinez, nato a Matehuala in Messico, aveva 79 anni quando il 6 marzo 2018 all’aeroporto di Fiumicino su un vettore di Alitalia accusò il malore fatale. Per questo motivo le due figlie e la moglie del passeggero, quali legittime eredi, attraverso un legale lucchese presentarono alcuni anni fa al tribunale civile di Lucca la richiesta di condannare la stessa Alitalia spa a pagare la somma di euro 663.840, o quella diversa che il giudice avrebbe ritenuto in via equitativa di determinare.
Alitalia Società Aerea Italiana spa si è subito opposta alla richiesta dei legali dei familiari della vittima eccependo l’improponibilità della domanda in ragione dell’ammissione della compagnia di bandiera alla procedura di amministrazione straordinaria speciale avvenuta con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il 2 maggio 2017 e con sentenza dichiarativa di insolvenza 17/2017 del Tribunale di Civitavecchia l’11 maggio 2017.
E un mese fa il giudice Giacomo Lucente ha accolto l’eccezione presentata da Alitalia spa sulla base del Decreto Legge 347 del 2003.
Perché la sentenza dichiarativa dell’insolvenza delle grandi imprese in crisi determina, con riferimento alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, alcuni effetti, in quanto compatibili, che vanno a toccare l’accertamento del passivo sulla base delle disposizioni dello stato di insolvenza nel momento in cui il curatore viene sostituito dal commissario straordinario. In poche parole l’orientamento della giurisprudenza in tema di amministrazione straordinaria prevede che anche i crediti sorti dopo l’inizio della procedura facciano capo alla gestione commissariale e godano del diritto alla prededuzione (il diritto dei creditori della massa di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell'attivo realizzato con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima del riparto) al termine di una verifica in sede amministrativa demandata al commissario straordinario. Quindi soltanto dopo che la richiesta risarcitoria sarà stata vagliata dal commissario, la domanda di accertamento dei crediti davanti all’autorità giudiziaria è proponibile. Il giudice quindi ha ritenuto inammissibile l’istanza con richiesta risarcitoria da parte della famiglia messicana di Antonio Madrazo Martinez visto che, al momento in cui è stata iscritta a ruolo la causa, la società Alitalia si trovava già in amministrazione straordinaria.
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