Il Tirreno

Lucca

Nel 1996 il tribunale civile non accolse il risarcimento

Luca Tronchetti
Nel 1996 il tribunale civile non accolse il risarcimento

Per il collegio giudicante i genitori della ragazzina bolognese in gita turistica «Dovevano vigilare sulla minore perché il pericolo è percepibile da chiunque»

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«Tot capita, tot sententiae». Una locuzione latina che tradotta alla lettera significa «tante teste, tanti pareri» e che a, livello giuridico, può sintetizzarsi in «ogni giudice decide con la sua testa». Mentre si avvicina rapidamente la data della citazione diretta a giudizio, se non vorranno farsi interrogare dal pm o presentare memorie difensive, per gli ex vertici dell’Opera delle Mura (Alessandro Biancalana, Giovanni Marchi e Maurizio Tani) accusati di lesioni personali stradali gravi per l’incidente occorso ai due turisti francesi (padre di 40 anni e figlio di 5 origini francesi e residenti a Dubai) precipitati il 21 agosto 2018 nell’area della Cannoniera lato Est del baluardo San Regolo, riaffiora un vecchio processo del 10 maggio 1996 e che riguardava un caso quasi fotocopia avvenuto il 4 ottobre 1988. Una bimba bolognese di 10 anni, era arrivata in compagnia dei genitori nell’ambito di una gita turistica organizzata dalla scuola. Dopo il pranzo al sacco sugli spalti delle Mura accanto al baluardo San Donato. Alle 13,15 mentre correva con gli amichetti, la bimba finiva per salire sul terrapieno non recintato o delimitato e all’epoca (31 anni fa) senza segnalazioni di pericolo. E non accorgendosi del vuoto a breve distanza era precipitata dal baluardo cadendo da 10 metri proprio sotto lo sguardo dei genitori. Sul posto era arrivata un’ambulanza e la bimba trasferita al pronto soccorso dell’allora Campo di Marte era stata giudicata guaribile in 40 giorni per la frattura esposta della gamba sinistra, un trauma all’addome e la sospetta frattura del polso destro. In giornata era stata trasferita, per volontà dei genitori, alla clinica ortopedica «Rizzoli» di Bologna.

LA SENTENZA

La famiglia presentò denuncia nei confronti dell’allora primo cittadino di Lucca chiedendo un risarcimento del danno (patrimoniale, biologico, morale)di svariati milioni di lire. Il Comune, allora difeso dall’avvocato Augusto Senesi, sostenne che l’esclusiva responsabilità dell’incidente andava ascritta alla madre della minore che non aveva vigilato.

Il collegio giudicante (presieduto dal dottor Antonio Giannoni) respinse la richiesta dei genitori della bimba e assolse il sindaco pro tempore sostenendo che: «la situazione di pericolo connessa alla circolazione sulla cinta muraria risulta chiaramente percepibile per chiunque abbia a raggiungere il piano interno dei baluardi e delle cortine, la presenza del vuoto oltre l’opera edilizia difensiva è connaturato corollario delle cinte murarie. Tale situazione non poteva non essere percepita anche dalla minore (che non presentava menomazioni o deficit intellettivi tali da non consentirle un’adeguata valutazione) e quand’anche si volesse ritenere l’incapacità della danneggiata all’accoglimento risarcitorio osterebbe ugualmente il principio dell’omessa sorveglianza dei genitori che avevano lasciato la bimba a giocare sul baluardo». —



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