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«Incompatibilità, Carrari non ha risolto»

«Incompatibilità, Carrari non ha risolto»

Piazza al Serchio, minoranza contro il sindaco: «Rimane la possibilità di un conflitto di interesse»

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PIAZZA AL SERCHIO. «Le cause dell'incompatibilità del sindaco Carrari non sono state sostanzialmente rimosse». È l'accusa del gruppo di minoranza “Piazza nel Cuore” che aveva posto alle attenzioni giudiziarie l'incompatibilità del neoeletto sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari. Il gruppo sottolinea come la sentenza del Tribunale di Lucca abbia comunque riconosciuto che quei motivi di incompatibilità sussistevano.

«L’ordinanza del Tribunale di Lucca non ha affatto stabilito che il sindaco Carrari è stato eletto regolarmente, ma, al contrario, ha preso atto che quando è stato eletto era in condizioni di incompatibilità con la carica di sindaco – dice la capogruppo Lia Pierami – questo dovuto alla partecipazione, a vario titolo, del padre a contratti di appalto di importo rilevante con il Comune e che il medesimo, dopo le elezioni, con atti non conosciuti se non dopo l’azione popolare, ha formalmente rimosso. Quindi ha rimosso le cause di incompatibilità, come erano state rilevate. Con la conseguenza che tali cause sussistevano pienamente al momento dell’elezione e che solo per merito della pressione politica e giudiziaria esercitata da alcuni cittadini e segnatamente dalla lista “Piazza nel Cuore”, il sindaco Carrari, una volta divenuta pubblica l’incompatibilità, è stato costretto a rimuoverla».

Ma secondo il gruppo, l'azione del sindaco è stata solo formale: «Il recesso dell'Impresa Carrari dall'Ati non è avvenuto validamente o comunque può causare danni al Comune, perché resta una sola società ad eseguire il contratto per la realizzazione e gestione del teleriscaldamento a biomasse legnose, al posto di una associazione temporanea di imprese (ATI) – spiega Pierami – il padre del sindaco ha ceduto la propria quota della società R&s s.r.l. al fratello e ad un prezzo irrisorio. Infine, l’impresa Carrari, a quanto risulta, e il giudizio non lo ho smentito, è garante della fideiussione contenuta nel contratto di appalto stipulato con il Comune. Inoltre, l’ordinanza fa salvo un eventuale giudizio risarcitorio per i danni che potrebbero derivare al Comune dal recesso e preavverte il sindaco sul dovere di astensione, che presuppone la sussistenza di un conflitto di interessi, ove dovessero residuare pendenze di carattere economico per il contratto in oggetto.

«Per questo – chiude Pierami – ci riserviamo la possibilità di valutare la legittimità della rimozione delle cause di incompatibilità e di controllare, comunque, che il medesimo si astenga dal compiere in futuro atti in conflitto con l’interesse pubblico del comune di Piazza al Serchio e dei suoi cittadini. Resta il rammarico e la preoccupazione per la tenuta del principio democratico per un sindaco eletto in condizione di originaria incompatibilità». (l.d.)

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