Italia
Immobili della Cassa, sanzione milionaria al Banco Popolare
L’operazione di conferimento delle sedi storiche avrebbe consentito un risparmio illegittimo sulle imposte
LUCCA. Quattro milioni e seicentottanta mila euro più 65mila euro di spese legali. È la consistente somma di denaro che la Bipielle Real Estate dovrà versare all’Erario dopo la sentenza definitiva pronunciata dalla sezione tributaria civile della Corte Suprema di Cassazione recentemente depositata.
Una sentenza che si riferisce al contenzioso, trascinatosi per dieci anni, relativo al rogito notarile di aumento di capitale sociale del gruppo Bipielle mediante conferimenti di rami immobiliari della società del gruppo, tra cui la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno.
A fronte di quella decisione - presa all’inizio degli anni Duemila dagli allora vertici della Cassa – furono portati in dote al gruppo lodigiano guidato dal disinvolto banchiere Gianpiero Fiorani edifici di pregio come palazzo Gigli in piazza S. Giusto (sede storica della Cassa di Risparmio) o palazzo Panichi a Pietrasanta, immobili come il centro intermodale di Guamo e terreni di campagna disseminati tra Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno (anche case all’Elba) valutati complessivamente una cinquantina di milioni di euro.
Ed è proprio sull’operazione posta in essere che intervenne la commissione tributaria provinciale di Milano (la sede legale Bipielle è a Lodi all’epoca non ancora provincia autonoma) con due avvisi di liquidazione di imposte di registro ipotecarie e catastali relative al rogito notarile di aumento di capitale sociale del gruppo mediante i conferimenti di rami immobiliari delle società acquisite tra cui la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno.
L’operazione di riassetto societario del gruppo bancario lodigiano era avvenuta con accentramento in un unico soggetto (all’epoca Bipielle Immobiliare spa divenuta poi Bipielle Real Estate spa) di tutte le proprietà immobiliari delle banche controllate.
Il contenzioso. La Bipielle Immobiliare aveva deliberato l’aumento del capitale mediante conferimento di rami d’azienda e le società conferenti (tra le quali la Cassa di Risparmio) avevano ceduto con atto successivo alla capogruppo Banca Popolare di Lodi per un corrispettivo di pari valore le partecipazioni ricevute a fronte dei conferimenti. A quel punto Bpl aveva ceduto a una società estera, non appartenente al gruppo (la Yol trading limited con sede nelle isole Vergini), il 49% del capitale sociale conferito.
La commissione tributaria della provincia di Milano prima e della regione Lombardia in secondo grado di giudizio avvenuto nel 2007 hanno però ritenuto che il perfezionamento dei primi due atti a distanza di pochi mesi e con il convolgimento simultaneo di tutte le società del gruppo (non solo Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, ma anche le popolari di Mantova, Crema e del Trentino e anche di altri istituti più piccoli) fosse da considerarsi in realtà non un conferimento, ma una vera e propria cessione d’azienda e quindi soggetta a tassazione dell’imposta di registro per un importo complessivo di 4,6 milioni.
Alle due sentenze di condanna la Bipielle Real Estate attraverso i suoi legali si è sempre opposta sino al ricorso in Cassazione proposto nel 2009. Contestando l’intento originario del gruppo Bipielle di liberarsi del ramo di azienda immobiliare incassandone immediatamente l’equivalente di pari valore di mercato, lamentando che la commissione tributaria non abbia considerato che l’applicazione del regime fiscale più oneroso faccia riferimento ai casi in cui un unico atto contenga disposizioni tra loro necessariamente connesse e non invece al caso di più atti solo funzionalmente collegati e recanti ciascuno un autonomo regolamento di interessi e infine sostenendo che l’operazione di conferimento di ramo d’azienda, seguita dalla cessione della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento a un soggetto diverso, non può produrre lo stesso effetto giuridico di una cessione di ramo d’azienda. In sintesi quei milioni di euro non sono dovuti allo Stato.
La Cassazione. Il pronunciamento della Suprema Corte – avvenuto ad ottobre, ma con deposito della sentenza a fine dicembre – presieduta dal dottor Antonio Merone (relatore consigliere il giudice Francesco Terrusi) ora impone al gruppo bancario di pagare quanto richiesto.
Per i giudici è stata accertata l’effettiva intenzione dei contraenti (Banca Popolare Lodi e Cassa di Risparmio Lucca, insieme agli altri istituti del gruppo) di effettuare trasferimenti aziendali come risultato finale dell’operazione nel suo complesso e quindi l’intento elusivo di effettuare i versamenti dovuti all’ufficio del registro delle imposte.
Per la Cassazione la commissione regionale della Lombardia ha accertato che l’effetto giuridico finale delle operazioni poste in essere all’interno del gruppo Banco Popolare (aumento di capitale mediante conferimento di rami d’azienda in Bipielle Immobili spa e la successiva cessione di tutte le partecipazioni di quella società - divenuta contestualmente all’aumento di capitale Bipielle Real Estate – alla capogruppo Banca Popolare di Lodi) era stato quello di attuale un trasferimento di rami d’azienda.
Quindi per la Suprema Corte la forma impositiva coerente con l’effetto finale dell’operazione eseguita è quella che riguarda la cessione di ramo immobiliare d’azienda alla capogruppo e non il semplice conferimento come si voleva far passare. E il pagamento d’imposta di registro è quello correttamente preteso dalla commissione tributaria. Che si applica sia a chi vende (Cassa) che a chi acquista (Bipielle).
La Cassazione si è pronunciata nello stesso modo anche per quanto riguarda gli altri cinque istituti di credito che hanno compiuto identiche operazioni con la Bpl Lodi.
Inchiesta della procura. Sulla vicenda legata alla cessione degli immobili della Cassa di Risparmio la procura di via Galli Tassi nel 2005 aveva aperto un’inchiesta affidata alla tributaria della Gdf di Firenze.
Ma prima dei magistrati lucchesi erano arrivati quelli milanesi che avevano aperto filoni su Fiorani, la sua Bpl e i suoi partner. Stando agli inquirenti i beni sarebbero passati per il 91% dalla Yol trading alla Cresen, società fiorentina con soli 3mila euro di capitale sociale costituita nel 2003, al prezzo di 913mila euro con una plusvalenza di 908mila euro e il guadagno, per l’accusa, inviato in un paradiso fiscale.
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