Il Tirreno

Lucca

Vietato capitalizzare gli interessi passivi

L’avvocato Carlo Andrea Di Grazia specialista in controversie con le banche
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L’avvocato Carlo Andrea Di Grazia specialista in controversie con le banche

Cassazione contro le banche, le aziende possono chiedere i risarcimenti

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 LUCCA. Una sentenza rivoluzionaria che consentirà a migliaia di aziende di chiedere indietro agli istituti di credito ingenti somme di denaro legate alla nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi sul debito del cliente. Due giorni fa la Corte di Cassazione a Sezione Unite (primo presidente Michele De Luca) ha posto fine a dubbi e controversie emerse anche al tribunale civile di Lucca - dove giacciono decine e decine di cause d'importo svariato: dai 450mila euro ai 1500 euro che varie ditte debbono riavere dalla banche - legati ai contratti di conto corrente stipulati prima del 22 aprile 2000. Per la Cassazione infatti, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con divieto di anatocismo (i famosi interessi composti), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. Niente interessi sugli interessi dunque. Quindi per i conti correnti di aziende, imprese, negozi aperti prima del 2000 e con costanti interessi passivi c'è la possibilità di richiedere alle banche quelle somme prelevate attraverso il calcolo errato dell'interesse sull'interesse. Basta che le aziende facciano causa all'istituto di credito su cui avevano acceso un conto corrente sistematicamente in rosso per poter far valere i loro diritti.  Tra i legali con maggiori cause risarcitorie nei confronti del sistema bancario c'è l'avvocato Carlo Andrea Di Grazia: «La sentenza - dice - chiarisce un altro aspetto importante sul quale non c'era sempre univocità decisionale da parte dei giudici. Per poter richiedere le spettanze quanto tempo aveva il legale e di quanto indietro nel tempo poteva andare? La prescrizione è decennale, ma il problema era la decorrenza. Alcuni giudici la stabilivano al momento della rivendicazione verso la banca con raccomandata o atto di citazione potendo richiedere solo quanto illegittamente percepito dall'istituto di credito nei 10 anni precedenti e non oltre. La sentenza della Cassazione a Sezioni Uniti stabilisce, come ritenevano altri giudici del tribunale civile, che i 10 anni decorrano dalla chiusura del conto corrente o nel caso fosse ancora aperto la richiesta di rimborso può arretrare nel tempo anche di 20-30 purchè il cliente detenga tutti gli estratti conto».

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