Il Tirreno

Lucca

DUE CASI

Cosa prevede la legge per il voto anticipato

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 LUCCA. Sono due le ipotesi che possono portare alla decadenza dell'amministrazione.  La prima è che il sindaco venga sfiduciato dal consiglio comunale (con una votazione a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea); la seconda è che il sindaco si dimetta. I procedimenti - che portano a nuove elezioni - non sono uguali. Non a caso, sono regolamentati da due articoli diversi della legge (la 81 del 1993) sull'elezione diretta del sindaco. Mozione di sfiducia  È contemplata dall'articolo 18. Recita testualmente: «Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un commissario».  Dimissioni  Questa ipotesi è normata dall'articolo 20 della legge sull'elezione diretta del sindaco. Recita: «In caso di dimissioni del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco».

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