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Lucca, farmaco sbagliato durante la chemio riattivò l’epatite latente da 20 anni
Il paziente morì a 65 anni, confermato il risarcimento di 280mila euro a moglie e figlio
LUCCA. Il paziente alle prese con un tumore fu sottoposto a un ciclo di chemioterapia, ma i sanitari non si accorsero – nonostante gli esami – che era affetto da epatite B.
Un contagio avvenuto venti anni prima dalla moglie. Non averlo sottoposto a un trattamento preventivo antivirale e avergli dato un farmaco dagli effetti controproducenti, significò scatenare la malattia in “sonno” anticipando così un decesso non direttamente collegato all’errore medico, anche se capace di ridurre le possibilità di sopravvivenza dell’uomo fissata dai periti nel 40 per cento.
Sentenza confermata
Dopo un primo pronunciamento del Tribunale di Pisa che dispose un risarcimento di 280mila euro a favore di moglie e figlio del paziente lucchese di 65 anni deceduto nel 2010 nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Lucca, la Corte d’Appello (quarta sezione civile) ha confermato la responsabilità dell’Aoup di Pisa riconoscendo, diversamente dalla sentenza di primo grado, alla struttura pisana parte delle spese legali di primo e secondo grado a carico degli eredi del defunto.
«Mancati controlli»
Per i familiari «l’omessa esecuzione, da parte dei sanitari, di tutti gli accertamenti volti ad escludere tempestivamente la presenza di patologie infettive in capo al de cuius (nella specie, l’infezione epatica Hvb) e la conseguente adozione di un percorso terapeutico errato perché implicante un farmaco determinante per la riattivazione dell’epatite B, senza la somministrazione dell’antivirale, permetterebbero di ravvisare un nesso diretto di derivazione causale tra la condotta dei professionisti e l’exitus».
«Assunzioni errate»
L’Aoup si è difesa sostenendo che il paziente «diversamente da quanto stabilito dal personale medico, assunse ininterrottamente ed erroneamente la ciclofosfamide Endoxan per trenta giorni in luogo dei quindici indicati così contravvenendo alle prescrizioni mediche, con la conseguenza dunque che non sarebbe possibile riscontrare profili di negligenza professionale suscettibili di fondare un addebito di responsabilità in capo ai sanitari». E hanno anche citato che in quel periodo – 2009-2010 – per quella patologia «la letteratura scientifica dell’epoca per cui è causa non riportasse alcuna controindicazione al trattamento».
Linee guida
Per l’Azienda ospedaliera prima del novembre 2013 non vi erano indicazioni in ordine alla necessità di eseguire una valutazione di Hbv in pazienti sottoposti al trattamento «e, ciò nonostante, i medici avevano comunque consigliato di eseguire le analisi virologiche per l’epatite B rispetto alla quale il soggetto, “benché interpellato su questo”, aveva negato l’esposizione a un possibile contagio».
Perizie decisive
Le perizie disposte dal giudice hanno scritto una storia diversa. L’omissione, da parte dei sanitari, della profilassi antivirale «che comunque all’epoca del fatto era conosciuta e disponibile nonché suggerita dalle indicazioni della Regione (le cui raccomandazioni sono state disattese) e prescritta dai protocolli interni è stata determinante – non del decesso – ma nella riattivazione dell’infezione virale». I medici non avevano tenuto presente l’epatite di cui aveva sofferto la moglie del paziente, come pure la circostanza di aver richiesto – omettendo poi di controllare il relativo referto – gli esami virologici per Hbv prima di iniziare la chemioterapia e di non aver iniziato un trattamento preventivo con antivirale.
La morte del paziente poteva essere evitata in una percentuale elevata se avessero somministrato subito i farmaci corretti. «In questo caso l’epatite acuta purtroppo non è stata suscettibile di adeguato controllo in via terapeutica determinandone il decesso» conclude la perizia riconoscendo l’errore sanitariol
