Geometra di Livorno travolto da un motorino: «Colpa del pedone, paghi i danni»
Il dipendente della ditta "Abate" stava attraversando l’Aurelia per lavorare per la costruzione dello svincolo di Stagno nord, davanti a Camp Darby
LIVORNO. È stato il comportamento del pedone, giudicato imprudente e contrario alle regole del codice della strada, a causare un incidente avvenuto lungo l’Aurelia, all’altezza della base militare statunitense di Camp Darby, nel novembre di otto anni fa. Un sinistro stradale in cui il professionista era stato investito e trasportato in gravi condizioni in ospedale, affrontando poi un lungo periodo di riabilitazione. Lo ha stabilito il tribunale civile di Pisa che, con una sentenza depositata nelle scorse settimane, ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un geometra livornese di 55 anni, condannandolo a risarcire i danni subiti dallo scooterista – suo concittadino, 66 anni – che lo aveva investito poco dopo oltrepassato l’Arnaccio.
La vicenda risale al tardo pomeriggio del 16 novembre 2017. Erano circa le 17,50 quando il tecnico di cantiere, dipendente della ditta di costruzioni Abate impegnata nei lavori per la realizzazione della rotatoria e del nuovo svincolo di Stagno nord, aveva parcheggiato l’auto di servizio lungo la carreggiata in direzione di Livorno, vicino alla base americana. Secondo la ricostruzione fornita durante il processo civile, il lavoratore aveva deciso di attraversare a piedi l’Aurelia per raggiungere il cantiere sul lato opposto della strada. Proprio durante l’attraversamento, in un tratto privo di strisce pedonali e con scarsa illuminazione, era stato investito da un motorino Aprilia, con il conducente che procedeva regolarmente nella sua corsia di marcia.
L’impatto è stato molto violento, tanto che la vittima aveva riportato gravi lesioni ed era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di viale Alfieri. Convinto di non avere colpe, l’uomo – già risarcito dall’Inail in quanto si è trattato di un infortunio sul lavoro in itinere, visto che stava raggiungendo il cantiere – aveva citato in giudizio il conducente del “due ruote” e la compagnia assicurativa, chiedendo un risarcimento di oltre 75mila euro come danno differenziale rispetto a quanto già riconosciuto dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La difesa sosteneva che lo scooterista avesse superato una fila di veicoli e non avesse fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.
Di tutt’altro avviso il tribunale. La giudice pisana Iolanda Golia, sulla base dei rilievi della polizia municipale della città della Torre pendente, delle testimonianze e soprattutto della consulenza tecnica cinematica, ha ricostruito l’incidente attribuendo la responsabilità esclusiva al pedone. Dalla perizia è emerso che il conducente procedeva all’interno della propria corsia di marcia, a una velocità compresa tra i 20 e i 45 chilometri orari, compatibile con i limiti e le condizioni del tratto stradale in questione. Il geometra, invece, aveva attraversato la carreggiata fuori dalle strisce, senza dare precedenza al mezzo in arrivo e senza adottare le necessarie cautele. Secondo la giudice, la condotta del pedone ha superato la presunzione di colpa che normalmente grava sul conducente di un veicolo in caso di investimento. In particolare, è stato ritenuto decisivo il fatto che l’attraversamento sia avvenuto in modo improvviso, in un punto non consentito e con tempi di reazione troppo ridotti per permettere al sessantaseienne – che allora aveva 52 anni – di evitare l’urto.
Anche l’eventuale utilizzo di un giubbotto catarifrangente, osserva la sentenza, non avrebbe comunque garantito l’arresto del mezzo in tempo utile. «In caso di utilizzo del giubbino catarifrangente da parte del pedone – scrive infatti il consulente tecnico d’ufficio citato dal giudice nella pronuncia – l’avvistamento sarebbe stato teoricamente possibile fin dall’inizio dell’attraversamento nel caso di assenza di ostacoli in posizione intermedia, quindi da circa 2.5 secondi prima dell’urto, ma l’incidente non sarebbe comunque stato necessariamente evitabile dallo scooterista, dal momento che il tempo necessario all’arresto dalla velocità di 50 chilometri orari (limite presente sulla strada percorsa) era di circa 3,8 secondi». Respinta dunque la domanda di risarcimento, il tribunale ha accolto la richiesta riconvenzionale del guidatore, che aveva chiesto di essere risarcito per le lesioni riportate nello scontro.
La consulenza medico-legale ha accertato un politrauma con frattura delle ossa del naso, frattura del quinto metacarpo della mano e un distacco del vitreo a un occhio, con un danno biologico permanente del 4% e un’inabilità temporanea complessiva di 70 giorni. Il risarcimento è stato quantificato in poco più di seimila euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. A questa somma si aggiungono le spese di consulenza tecnica di parte (quantificati in 915 euro) e una parte consistente delle spese legali, che il geometra livornese dovrà rimborsare. Il giudice ha inoltre accolto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa del datore di lavoro dell’uomo investito, che dovrà tenere indenne il proprio assicurato dalle somme dovute.
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