Discarica del Limoncino, il Comune perde l’ultimo ricorso. Cosa dice la sentenza
Fine della corsa. O almeno di questa corsa, l’ultima in ordine di tempo di una maratona che va avanti da tredici anni
LIVORNO. Fine della corsa. O almeno di questa corsa, l’ultima in ordine di tempo di una maratona che va avanti da tredici anni e che ora resta aperta con la partita sulla natura pubblica o privata della strada. Su fronte delle autorizzazioni, il Consiglio di Stato ha giudicato inammissibile l’appello presentato dal Comune per stoppare la partenza dei conferimenti nel primo lotto della discarica del Limoncino. C’era da aspettarselo, visto che il Comune pochi mesi fa aveva fatto appello da solo, senza – scrive oggi anche il giudice – averne davvero titolo. E senza, soprattutto, essere accompagnato dalla Regione che invece sì, il titolo per provare a opporsi ancora una volta lo avrebbe avuto, in quanto titolare di autorizzazioni e contro-autorizzazioni all’impianto.
C’è scritto a chiare lettere nella sentenza del giudice Luigi Maruotti: in questo caso, dal punto di vista squisitamente giuridico, il Comune di Livorno «non è qualificabile quale soggetto controinteressato» e la Regione «non proponendo un proprio appello, ha dimostrato di prestare acquiescenza alla sentenza e all’accertamento tecnico sul quale la stessa si è basata». Tra l’altro, viene fatto notare, il «parametro tecnico utilizzato» a suo tempo per fare le verifiche al Limoncino, era stato «scelto dalla stessa Regione».
La partita è un po’ tecnica. Proviamo a riassumerla ricordando che nel giugno scorso il municipio aveva deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che a fine dicembre 2020 aveva dato il via libera all’apertura del primo lotto della discarica sul monte La Poggia. In pratica il Comune aveva chiesto di approfondire le differenze che a suo avviso erano emerse di fronte al tribunale amministrativo tra le valutazioni del Politecnico di Milano e quelle di Arpat. Su cosa? Sulle condizioni del fondo della discarica, o meglio sulla sua permeabilità.
Ma su cosa il Tar aveva dato ragione ai Bellabarba, accogliendo in parte il ricorso della loro società contro la Regione? Sul fatto che, in base alle verifiche affidate agli esperti del Politecnico: 1) nel primo lotto «il fondo rispetta il requisito di permeabilità previsto»; 2) «il lotto 1 è indipendente dal lotto 2, sia in relazione alla viabilità che alle opere di regimazione idraulica». Tradotto: in un terzo dell’impianto si può conferire.
Contro questa sentenza né la Regione né Arpat hanno presentato appello. E quello del Comune alla fine ha avuto corsa breve. «Ci dispiace – dice l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – che il ricorso non sia stato preso in considerazione nel merito, in quanto i rilievi che facevamo sul tema della permeabilità del fondo della discarica per noi restano. Li faremo valere, insieme ad altri aspetti che ci preoccupano, nell’ambito del percorso di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia), che crediamo dovrà essere riaperto dopo la sospensione del 2019. I problemi ci sono e non abbiamo intenzione di rinunciare a tutelare il territorio a fronte dei dubbi che abbiamo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
