Il presidio
Frode fiscale, “assolto” Giorgio Chiellini
Livorno, le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardavano la società creata con il fratello per sfruttare i diritti d’immagine del giocatore
LIVORNO . Secondo l’Agenzia delle Entrate di Livorno, Giorgio Chiellini e il fratello gemello Claudio avrebbero creato, nel 2008, una società di marketing – la Twin Group srl – per sfruttare e monetizzare l’immagine pubblica del difensore della Juventus e della nazionale attraverso la sottoscrizione di contratti con grandi marchi: da Armani a Mondadori. L’obiettivo? Aggirare il Fisco scaricando le spese di rappresentanza – come viaggi, cene e quant’altro – sulla società che risulta proprietaria, tra l’altro, di un appartamento a Torino (ora affittato), e capace di gestire una scuola calcio, creare un fumetto e diversi giochi per cellulari che vengono scaricati on line.
A distanza di quasi due anni dall’apertura dell’accertamento nel quale si contestavano migliaia di euro di irregolarità su introiti annuali che sfiorano il milione, la commissione tributaria provinciale di Livorno ha “assolto” i due fratelli che attraverso l’avvocato romano Giuseppe Marini avevano fatto ricorso. Va ricordato che si trattava comunque di una contestazione tributaria e non di un reato penale. «Non è una società offshore – era la tesi – ma costituita in Italia e soggetta alle norme italiane».
Le motivazioni della sentenza sono state depositate i primi di gennaio, a distanza di un paio di mesi dalla lettura della sentenza da parte del collegio composto da Antonio Bellesi, Vittorio Benedetti e Manfredo Magnani. È da queste che si ricostruisce come l’Agenzia delle Entrate avesse considerato (erroneamente) la Twin Group come un contenitore nel quale far confluire i maggiori guadagni del giocatore così da non far risultare quei soldi come reddito aggiuntivo al contratto milionario con la Juve.
A far insospettire l’Agenzia due particolari: il primo che la stessa società abbia appaltato a un’altra agenzia – la Reset spa – i contratti di pubblicità del giocatore. La seconda è che nel momento in cui gli ispettori si sono presentati nella sede della Twin, in via Norvegia 47, a Livorno, non sono stati trovati spazi in uso alla società che è risultata priva di dipendenti e beni strumentali. Per i giudici, il ricorso appare fondato e si può escludere qualsiasi ipotesi di abusi di diritto poiché – si legge – «è notorio che un giocatore professionista di calcio di livello internazionale tra allenamenti, ritiri, impegni agonistici non abbia il tempo materiale per potersi occupare proficuamente di come mettere a frutto la propria notorietà. Appare dunque una scelta seria, ponderata, credibile e opportuna – come ha fatto Chiellini – costituire una società la cui amministrazione e gestione è stata affidata non all’interessatissimo e venale procuratore di turno, ma al proprio gemello persona ben più affidabile e oltretutto laureato in giurisprudenza. Se poi si aggiunge – concludono – che il vantaggio fiscale conseguito è praticamente nullo e comunque non conseguente da un artificio finalizzato a uno scopo elusivo o frodatario, ne consegue che il ricorso vada accolto».
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