Il Tirreno

Livorno

Quercianella, il Tar dà torto al Comune

Annullata il provvedimento che aveva cancellato la concessione al circolo per il porticciolo

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LIVORNO. Il Tar ha dato torto al Comune di Livorno che aveva castigato il circolo di Quercianella con un provvedimento di decadenza dalla concessione emanato dal Comune di Livorno in data 7 aprile 2017: nel mirino una determinazione dirigenziale con cui veniva cancellata la concessione demaniale marittima del luglio 2009 al Circolo Nautico Quercianella «inerente alla gestione del punto di ormeggio presso il porticciolo di Quercianella con contestuale ordine di rimessione in pristino nel termine di 180 giorni».

Secondo i giudici amministrativi, nel provvedimento del Comune non era possibile ravvisare nessuno degli elementi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione per la dichiarazione di decadenza.

Il provvedimento è motivato – così dice la sentenza – con la circostanza che «reiterate violazioni statutarie, le quali sarebbero state accertate dalla magistratura ordinaria, avrebbero comportato il venir meno dei principi di democraticità interna e con ciò lo scopo della concessione demaniale».

Ma annullando la decadenza e dunque accogliendo il ricorso del circolo quercianellese – difeso dagli avvocati Roberto Righi, Luciano Canepa e Maria Danieli – il Tar ha negato che da questo potesse originare il provvedimento preso dal dirigente municipale: «In ogni caso quanto rappresentato dal Comune di Livorno si poneva a livello di litigio interno al Circolo senza nessuna rilevanza di carattere pubblico».

È vero che i rapporti interni al circolo sono sfociati in una sentenza del Tribunale ma per il Tar fondare su questo la decadenza della concessione «violerebbe i principi di proporzionalità della sanzione e attualità della violazione contestata». Anche perché – viene fatto rilevare – l’articolo 47 del Codice della Navigazione indica quando decade la concessione ma non è questo il caso verificatosi a Quercianella: si parla di «non uso o cattivo uso della concessione», «mutamento sostanziale dello scopo della concessione» e «inadempienza ad obblighi di legge o derivanti da regolamenti e della concessione».

Mauro Zucchelli

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