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Garante della privacy

Niente mail se i dati si prendono sui social

Niente mail se i dati si prendono sui social

Vietato usare le mail per mandare proposte commerciali senza esplicito consenso dell’interessato.

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ROMA. Vietato usare le mail per mandare proposte commerciali senza esplicito consenso dell’interessato. Anche se le mail sono pubblicate in un sito di categoria. Ed è vietato pure usare i dati ricavati dai social: l’iscrizione a Facebook o alla rete professionale Linkedin non rappresentano, di per sé, un consenso esplicito a ricevere comunicazioni commerciali. Il Garante della Privacy lo dice chiaro e tondo con un provvedimento che investe un contenzioso da 100mila mail.

Lo solleva nel 2015 Fideuram che segnala l’invio di mail a promotori finanziari da parte della Promobulls srl, con proposte di servizi. Solo che - scrive il Garante - sarebbero inviate senza il consenso preventivo degli interessati. I cui dati sarebbero stati raccolti in modo illegittimo. Così il 14 e 15 dicembre 2016, il nucleo Privacy della Guardia di Finanza effettua un’ispezione nella sede di Promobulls. Ma la società obietta di aver ottenuto gli indirizzi di posta elettronica dai promotori: 1) a seminari, incontri, fiere; 2) instaurando rapporti coi promotori su Linkedin o Facebook; 3) accedendo all’albo pubblico della categoria (sul sito www.organismocf.it).; 4) attraverso il proprio sito; 5) creando le mail «manualmente, abbinando nome e cognome del promotore con il dominio standard di posta elettronica dell’istituto di credito di riferimento».

Eppure, 9.285 persone si sono cancellate dalla lista di invio e alcuni hanno esercitato un esplicito diritto di opposizione. Ma anche chi non l’ha fatto ha diritto a chiedere di non ricevere più offerte commerciali. Il Garante, infatti, stabilisce che la Promobulls non ha diritto a usare gli indirizzi raccolti così: «Il trattamento dei dati per finalità di marketing è avvenuto in assenza del consenso preventivo, libero e informato. La mera iscrizione a un social network non implica un consenso all’utilizzo dei dati per fini commerciali. Il consenso deve essere preventivo. Perciò è illecito l’invio di comunicazioni commerciali che contengano l’avviso di opporsi a ulteriori invii mediante apposito link per la cancellazione». Il principio di base è che senza permesso esplicito non ci doveva né poteva essere proprio il primo invio. Se la srl non è d’accordo ha un mese per presentare ricorso.



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