Il Tirreno

Livorno

Discarica della vergogna, sentenza beffa: la bonifica la paga il Comune

di Federico Lazzotti
Discarica della vergogna, sentenza beffa: la bonifica la paga il Comune

Livorno, la decisione del Tarrcontro l’amministrazione che nel 2011  aveva imposto al colosso Cementir Italia la pulizia dell’area a Vallin dell’Aquila: spesa 

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LIVORNO. La bonifica della «discarica della vergogna», come vennero ribattezzate le 2. 500 tonnellate di rifiuti pericolosi scoperte a Vallin dell’Aquila nel 2011, la pagherà il Comune di Livorno. E dunque tutti i cittadini livornesi. Facendo i conti della serva dovremmo sborsare poco più di cinquanta centesimi a testa, bambini inclusi: risultato della divisione tra il risarcimento ordinato dal Tribunale amministrativo di Firenze (88.744,19 euro) a beneficio della Cementir, colosso del gruppo Caltagirone che aveva «anticipato» la pulizia, e i residenti, ad oggi poco meno di 160 mila.

Colpa di un pasticcio amministrativo riconosciuto dai giudici a sei anni esatti dall’avvio della procedura e dal successivo ricorso della società contro il Comune. Al centro del procedimento la scoperta, siamo nel febbraio del 2011, in un’area di proprietà della Cementir, di circa 1500 metri quadrati alle porte del bosco del Cisternino riempiti via via con 500 copertoni di camion, bidoni pieni di vernici, centinaia di batterie e filtri ancora pieni d’olio.

Il sopralluogo venne eseguito dalla Municipale che avviò un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società (poi assolto). Subito dopo, siamo ai primi di aprile, di quello scempio ambientale, gli uffici amministrativi del Comune chiesero conto alla proprietà intimandole «la bonifica dell’area entro dieci giorni». Specificando che in caso di inottemperanza «il sindaco (era Alessandro Cosimi) avrebbe disposto le operazioni con proprio provvedimento».

La proprietà, a quel punto, non se lo fece ripetere due volte e in un battibaleno incaricò la ditta Seal della pulizia, conservando però tutte le fatture allegate poi alla richiesta di risarcimento. Perché secondo i legali della Cementir, infatti, come si legge nella sentenza depositata nelle scorse settimane, l’amministrazione ha compiuto delle irregolarità. Nello specifico avrebbe «dato un ordine» di bonifica quando non poteva e «omesso di accertare le effettive responsabilità per l’abbandono dei rifiuti nella zona limitandosi, tramite visura catastale, a rivolgersi alla proprietà del terreno in cui essi sono stati rinvenuti, né altri elementi in proposito sarebbero stati desumibili dalla motivazione del provvedimento». Un’obiezione alla quale gli avvocati del Comune hanno cercato di controbattere. «Non si è trattato di un ordine di rimozione — è stata la replica — bensì dell’avvio di una procedura compartecipata alla quale, entro dieci giorni, la proprietà avrebbe potuto inviare delle osservazione che non sono mai arrivate».

Il collegio, presieduto dal giudice Saverio Romano, nella sentenza ha motivato diversamente: «Nonostante l’autoqualificazione come comunicazione di avvio procedimento, la quale non è vincolante per il giudice — si legge — esso contiene un preciso ordine di presentare un piano di rimozione dei rifiuti abbandonati e un piano di indagine preliminare; inoltre formula avvertenza che, in caso di inadempimento, il sindaco disporrà d’ufficio le operazioni necessarie. Il suo contenuto è pertanto quello di un ordine, con carattere di atto terminale e non iniziale del procedimento». C’è poi — secondo i giudici — un motivo ancora più profondo nell’illegittimità della richiesta del Comune. «Per giurisprudenza costante — scrivono i magistrati — l’ordine di rimozione dei rifiuti può legittimamente essere emesso nei confronti del (solo) responsabile dell’inquinamento». La legge infatti «non individua una fattispecie di responsabilità oggettiva del proprietario dell’immobile nel quale vengono abbandonati i rifiuti, e richiede l’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al proprietario stesso».

Infine — dagli atti — «non si evince che sia stata compiuta alcuna indagine comunale per accertare la responsabilità della ricorrente nell’abbandono dei rifiuti e per di più è stato omesso il contraddittorio, qualificando scorrettamente l’atto gravato come comunicazione di avvio procedimento».

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