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Livorno

Rifiuti, il Tar dice no al Comune di Livorno sulla sospensiva della gara Ato Costa

ll sindaco Filippo Nogarin si dice comunque «soddisfatto» perché «il nostro quesito non è stato rigettato, è stato ritenuto fondato, e il tribunale entrerà nel merito del ricorso». L'amministrazione è stata però condannata al pagamento delle spese.

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Livorno. Il Tar della Toscana, nella seduta del 19 novembre,  ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata nell'ottobre dal Comune nell'ambito del ricorso presentato contro l'Ato (Autorità servizio rifiuti Toscana Costa). Il Tirreno aveva già anticipato la notizia sull'edizione cartacea del 20 novembre - appena i legali del Comune avevano avvertito l'amministrazione della decisione del Tar - e oggi, lunedì 23 novembre, è arrivata la conferma formale con il deposito dell'ordinanza da parte della sezione seconda del Tar fiorentino.

    Il passaggio è delicato, considerando la guerra M5S al conferimento di Aamps in RetiAmbiente. Il ricorso ha l'obiettivo di far annullare la delibera con cui a luglio è stato approvato il Piano straordinario regionale dei rifiuti (che è alla base della procedura di gara in corso per la scelta del socio privato di RetiAmbiente spa, società mista destinata a svolgere la funzione di gestore unico del servizio rifiuti sull'intero territorio dell'Ato), ponendo anche un quesito sulla eventuale incostituzionalità della legge che ha istituito gli Ato. In prima battuta la richiesta di sospensiva è stata respinta, ma il sindaco Filippo Nogarin si dice comunque «soddisfatto» perché «il nostro quesito non è stato rigettato, è stato ritenuto fondato, e il Tar entrerà nel merito del ricorso».
 

I giudici Saverio Romano (presidente); Carlo Testori (consigliere) e Luigi Viola (consigliere ed estensore), nella ordinanza sul ricorso hanno però sottolineato che "la stessa amministrazione comunale ricorrente ammette che nella fattispecie non può essere ravvisato il requisito del danno grave e irreparabile, trattandosi di atto che esaurisce i propri effetti a livello previsionale e programmatorio; che, in ogni caso, la procedura di scelta del gestore del servizio non risulta essersi conclusa ed è pertanto da ritenersi non attuale il pericolo potenzialmente derivante dagli atti esecutivi della deliberazione programmatoria impugnata". Di qui, il no alla sospensiva.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, dopo aver respinto l'istanza di tutela cautela ha comunque  condannato l’amministrazione comunale ricorrente alla corresponsione, in favore dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Costa, della somma di 1.000 euro, oltre Iva e Cap, a titolo di spese del giudizio.

Ha condannato inoltre l’amministrazione comunale ricorrente alla corresponsione, in favore della Regione Toscana, della somma di 1.000 euro, oltre ad Iva e Cap, a titolo di spese del giudizio. Compensa le spese di giudizio nei confronti della Aamps.

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