Rette nelle case di riposo i parenti devono contribuire
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di due livornesi e dà ragione al Comune. «È legittimo chiedere l’Isee». Roncaglia: «Confido che ora ci portino la documentazione per fare i calcoli»
LIVORNO. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del marzo 2013: il Comune di Livorno è legittimato a chiedere l'Isee dei familiari degli assistiti nelle case di riposo per l'eventuale contribuzione alle rette (familiari in linea retta entro il primo grado e il coniuge).
A stabilirlo è la sentenza che il supremo organo di giustizia amministrativa ha emesso pochi giorni fa, il 14 gennaio, respingendo il ricorso avanzato contro il Tar dalle figlie di un’anziana assistita in una Rsa livornese. Le figlie dell’anziana avevano contestato, appunto, la richiesta del Comune di una compartecipazione dei familiari nel pagamento delle rette.
Il Consiglio di Stato, sottolineando che «l'appello è infondato e va respinto», in più passaggi sottolinea la correttezza del comportamento del Comune, confermando contestualmente la validità della normativa della Regione Toscana: la legge regionale 66 del 2008 all'articolo 14 prevede, infatti, che “la quota di partecipazione dovuta alla persona ultrasessantacinquenne ricoverata in una Rsa venga calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado”. Validità della legge regionale che i parenti dell’anziana, come altri in città in negli ultimi anni, avevano messo in dubbio, ricorrendo anche alla Corte Costituzionale: quest'ultima, a sua volta, nel dicembre 2012, aveva respinto il ricorso dichiarando «non fondata la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge regionale toscana 66 del 2008”. Ora la sentenza del Consiglio di Stato sembra chiudere una battaglia tra famiglie e Comune durata anni. In un passaggio dell’atto il collegio osserva, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale, che «la previsione di compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il nucleo familiare ed è, comunque, espressiva di un dovere di solidarietà che, prima ancora che sulla collettività, grava anzitutto sui prossimi congiunti».
«Mi ritengo veramente molto soddisfatta di questa sentenza – scrive da Palazzo Civico l'assessore al Sociale Carla Roncaglia – che mi sembra mettere definitivamente un punto fermo sulla questione, confermando la correttezza assoluta del Comune. Mi sembra ben chiaro a questo punto – aggiunge l'assessore – che sono infondate le richieste di queste cittadine, così come quelle dell'Aduc, che le aveva sostenute nel loro percorso giudiziario».
«Oltretutto – chiosa Roncaglia – oltre che affermare un principio di giustizia sociale, anche a livello umano mi sembra nella logica che i figli o comunque parenti prossimi contribuiscano, naturalmente nei limiti delle loro possibilità economiche, all'assistenza dei loro familiari, senza gravare totalmente sulla collettività».
«Confido – conclude l’assessore al Sociale – nel fatto che a questo punto, in maniera ragionevole queste cittadine tornino negli uffici comunali fornendo la documentazione necessaria per fare un calcolo conforme alla legge, che ci consentirà eventualmente di rivedere la tariffa».
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