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Oggi si parla di omicidio colposo nel codice penale
Oggi chi causa un incidente stradale mortale è accusato di omicidio colposo, contenuto nell’articolo 589 del codice penale. «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la...
Oggi chi causa un incidente stradale mortale è accusato di omicidio colposo, contenuto nell’articolo 589 del codice penale. «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni», si legge nella norma. Ma se il «fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena è della reclusione da due a sette anni». Nello stesso articolo, è scritto che la pena prevista per chi si metta alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe va da tre a dieci anni di reclusione.
Ma c’è di più: «Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».
Sul fronte del codice della strada, l’articolo 219, al comma 3-ter recita «quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato». Gli articoli citati riguardano la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
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