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Divieti, due leggi e due sanzioni: qualcosa non va

Divieti, due leggi e due sanzioni: qualcosa non va

Disparità  e vuoti legislativi, sanzioni penali e amministrative. Creano confusione le regole che dovrebbero tenere i minorenni lontani dall’alcol in Italia

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Due divieti, due leggi, due sanzioni diverse: una penale e una amministrativa. Creano confusione le regole che devono tenere i minorenni lontani dall’alcol in Italia. E alle associazioni di categoria - Fipe (pubblici esercizi) e Silb (locali da ballo) di Confcommercio - non bastano le circolari dei ministeri dell’Interno e dello Sviluppo economico - per deporre le armi e rinunciare a eventuali contenziosi.

CODICE PENALE E LEGGE 125: le norme

Oggi sono due norme che proteggono i minorenni dall’alcol. La prima è l’articolo 689 del codice penale: vieta (fra l’altro) la somministrazione di liquori ai minori di 16 anni; chi trasgredisce è punito con l’arresto fino a un anno; da novembre 2012, in caso di recidiva sono previste multe salate e anche la chiusura del locale.La seconda è la legge 125 del 2000 modificata dal decreto Balduzzi: dopo la campagna portata avanti dal Tirreno, da novembre 2012 vieta, per la prima volta in Italia, la vendita di alcol ai minori di 18 anni. Pena per chi trasgregisce sanzioni amministrative.

I QUESITI: il problema

Subito dopo l’introduzione del divieto di vendita di alcol ai minori di 18 anni, molte amministrazioni hanno sollevato un problema ai ministeri: in mancanza di una norma precisa, come ci si comporta verso i pubblici esercizi? Possono «somministrare» (non vendere) alcol ai ragazzi da 16 a 18 anni? Possono continuare a servire cocktail, birra, superalcolici?

LA RISPOSTA: vendita e somministrazione

La risposta dei ministeri, a uno specifico quesito del Comune di Pavia, arriva a febbraio: «Non ci può essere alcuna differenza fra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in un bar o in un negozio e quindi fra somministrazione e vendita».

LE PROTESTE: stesso divieto, diverse sanzioni

Fipe e Silb, però, non sono d’accordo. Non concordano sul fatto che somministrazione e vendita, di fatto coincidano. E soprattutto contestano che per lo stesso divieto siano applicate due sanzioni diverse: una multa (sanzione amministrativa) per la somministrazione di alcol a minori di 18 anni ma maggiori di 16; l’arresto per la somministrazione di alcol ai minori di 16 anni. Da qui l’invito ai propri associati, in via prudenziale, a non somministrare alcol ai minori di 18 anni. Con l’impegno a garantire «tutela legale gratuita in caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative per la somministrazione di alcolici a minori di 18 anni, ma con più di 16 anni». (i.b.)

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