Il Tirreno

Livorno

Sottotetti, ecco le regole per renderli abitabili

di Alessandro Guarducci
Sottotetti, ecco le regole per renderli abitabili

La giunta ha approvato gli “indirizzi applicativi” per il recupero delle mansarde Nella normativa è stata confermata l’esclusione di garage, taverne e cantine

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LIVORNO. Dopo che nell’aprile scorso il consiglio comunale aveva dato il via libera alla variante al regolamento urbanistico per il "recupero dei sottotetti a fini abitativi", ecco che nell’ultima seduta della giunta - prima delle ferie estive - sono stati approvati gli “indirizzi applicativi”, cioè le regole che dovranno essere seguite e rispettate da coloro che intendono trasformare i sottotetti e renderli abitabili a tutti gli effetti. Ovviamente pagando al Comune un contributo di concessione. Questi indirizzi sono contenuti in quattro pagine e rispondono nelle indicazioni con tenute nella legge regionale numero 5 dell'8 febbraio 2010.

Non è una sanatoria. Per prima cosa, va subito detto che non si tratta in alcun modo di una sanatoria. Non sarà perciò possibile cancellare eventuali abusi, per esempio spazi trasformati con qualche furberia in camera, studio o addirittura cucina. L'abitabilità potrà essere richiesta solo per quei sottotetti (e non garage, taverne o cantine) esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale del 2010.

Le misure da rispettare. I locali in questione, poi, dovranno avere un'altezza media non inferiore a 2.30 metri . Per i locali accessori o di servizio, come bagni o ripostigli, sarà invece sufficiente un'altezza di 2.10 metri. Poichè i soffitti in questione non sono orizzontali, la parete minima non può essere inferiore a 1.50 metri (1,30 negli spazi accessori). «Gli eventuali spazi di altezza inferiore - si legge nell’atto - devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e possono essere utilizzati con funzioni accessorie (guardaroba o ripostigli)Dovranno anche essere rispettati i requisiti igienico sanitari (illuminazione, areazione, dimensione dei vani) che sono riportati nel provvedimento e che sono il frutto dell'intervento dell'Asl previsto dalla normativa regionale.

Superficie lorda. In primo luogo, è scritto al primo punto del documento - «le superfici recuperate a fini abitativi, in applicazioone della legge regionale 5/2010 non vanno a determinare incremento della superficie lorda pavimentabile del fabbricato». Di conseguenza, la slp dell’immobile oggetto di ristrutturazione rimane uguale a quella precedente la realizzazione del recupero del sottotetto.

No ai frazionamenti. Questo genere di operazione non può assolutamente portare a un aumento del numero di unità immobiliari. La normativa stabilisce infatti che «gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare aumento del numero delle stesse. Inoltre, i volumi e le superfici recuperate ai fini abitativi per effetto delle presenti disposizioni non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti». Insomma, il frazionamento del sottotetto per realizzare una unità immobiliare autonoma è assolutamente vietato. Non si può quindi sperare di realizzare bagno, camera e cucina nel sottotetto per poi trasformarlo tutto in un monolocale a sé stante. Infatti, è sancito l'obbligo di mantenere un collegamento tra l'ultimo piano dell'abitazione e il sottotetto.

Intervento verticale. Al riguardo va sottolineato che esiste il problema dei così detti frazionamenti verticali. Fermo restando il divieto a realizzare una unità immobiliare autonoma, l’atto approvato dalla giunta ammette «che il frazionamento possa essere realizzato solo lladdove la superficie delle unità sottostanti sia già sufficiente e raggiungere la superficie utile minima richiesta, senza che in detto computo rientri la superficie utile eventualmente recuperata nel sottotetto».

L’argomento è complicato e allora proviamo a esemplificare: il frazionamento di una unità immobiliare, con annesso sottotetto recuperato o in corso di recupero, può avvenire solo se la superficie dei piani sottostanti consenta già di per se la realizzazione di alloggi di 45 mq, senza che nel computo rientri la superficie utile eventualmente recuperata nel sottotetto.

Liniti del recupero. La nuova normativa non autorizza alterazioni dei volumi o modifiche alla sagoma dei fabbricati ma, proprio per rispettare lo spirito della legge regionale, ammette il recupero per quanto più possibile del patrimonio edilizio già costruito, anche al fine di evitare ulteriore consumo di suolo. «L’intervento di recupero - si legge al punto 4 del documento approvato dalla giunta comun ale - è consentito sugli edifici rispetto ai quali il regolamento urbanistico preveda l’intervento di ristrutturazione . È tuttavia consentito anche sui fabbricati rispetto ai quali sia previsto, come massimo intervento ammesso, il restauro e il risanamento conservativo purchè siano rispettati i limiti imposti a tutela della qualità architettonica e degli elem enti formali, tipologici e strutturali degli edifici.

Applicazione. Il recupero dei sottotteti «è consentito esclusivamente per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale toscana n° 5 dell’8 febbraio 2010 o in via di realizzazione a quella data».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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