Il Tirreno

Livorno

Rsa, sulle rette il Tar dà ragione al Comune

Le famiglie devono partecipare al pagamento per l’assistenza degli anziani Respinto il ricorso di due figlie: «La legge regionale è logica e va osservata»

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LIVORNO. Gli ultra 65enni non autosufficienti, e anche i disabili gravi, ricoverati nelle residenze sociosanitarie, dovranno pagare ai Comuni rette calcolate non solo in base al proprio reddito, ma anche a quello dei parenti più stretti. È a questa conclusione che di fatto porta la sentenza emessa pochi giorni fa dal Tar della Toscana. Il Tar, infatti, ha respinto il ricorso delle figlie di un’anziana assistita in una Rsa livornese contro la richiesta del Comune di compartecipare al pagamento della retta.

La sentenza (la numero 478 depositata il 25 marzo) legittima il Comune a chiedere l'Isee dei familiari degli assistiti nelle case di riposo per l'eventuale contribuzione alle rette, in attuazione alla legge regionale 66 del 2008 che prevede che «la quota di partecipazione dovuta alla persona ultrasessantacinquenne ricoverata venga calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado».

Così sembra chiudersi una vicenda che in città si trascinava da anni e che coinvolge centinaia di famiglie. Famiglie che arrivano a pagare anche 1500 euro al mese e che anno dopo anno si sono rivolte all’Aduc e al coordinamento dei Caregivers.

Dal Comune parlano di «raggiungimento di un traguardo per tutti gli enti locali toscani che hanno adeguato i regolamenti delle proprie Rsa alla legge 66». «Siamo molto soddisfatti della sentenza – interviene l’assessore al sociale, Carla Roncaglia. Al di là del fatto che il rigetto del ricorso conferma la correttezza della linea tenuta dall’amministrazione, preme sottolineare che si tratta del riconoscimento del principio di equità sociale che il Comune ha sempre voluto perseguire nella gestione dei servizi».

«Il fatto che parenti fino al primo grado, e cioè figli e coniugi con risorse economiche adeguate – aggiunge – possano compartecipare alle spese del parente ricoverato in una Rsa, va a tutto vantaggio dell'anziano che invece non ha nessuno alle spalle e di cui si fa completamente carico il Comune».

Nella sentenza si legge che «la scelta di richiedere l'Isee ai parenti entro il primo grado è una scelta che nasce dalla legge regionale e doveva essere osservata. E comunque appare anche logica – si legge ancora – dal momento che l'anziano autosufficiente non ricoverato risiede stabilmente nella struttura, e quindi dovendo valutare fino a che punto sia possibile chiedere un suo contributo è opportuno valutare le risorse di cui possono disporre anche quei parenti che in base ad altra previsione sarebbero tenuti agli alimenti».

La sentenza sottolinea inoltre che «l'apparente sproporzione della cifra richiesta dal Comune rispetto ai redditi di cui dispone l'assistita deriva dal fatto che coloro che erano tenuti a produrre il loro Isee non l'hanno fatto, e il Comune di Livorno, in mancanza di un riferimento certo, ha dovuto applicare la tariffa massima, che sarà però rivista, come affermato dall'ente locale nella sua memoria, non appena sarà prodotta la documentazione necessaria per fare calcolo conforme alla legge».

I giudici del Tar hanno tenuto conto, nella loro decisione, anche della recente sentenza della Corte Costituzionale (la 296 del 19 dicembre 2012) che aveva dichiarato «non fondata» la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge regionale 66.

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