Meteo
Impianto accusatorio fragile «Manca la prova dell’abuso»
LIVORNO. «Ciò cherende l’impianto accusatorio estremamente fragile e, quindi, del tutto inutile il passaggio alla fase dibattimentale è la totale inconcludenza dell’attività di indagine in merito...
LIVORNO. «Ciò cherende l’impianto accusatorio estremamente fragile e, quindi, del tutto inutile il passaggio alla fase dibattimentale è la totale inconcludenza dell’attività di indagine in merito alla sussistenza del dolo specifico richiesto per l’integrazione del reato di abuso d’ufficio».
È questo il passaggio chiave della sentenza con la quale il giudice Giovanni Zucconi ha prosciolto «perché il fatto non costituisce reato» i vertici dell’Autorità portuale. «L’istruttoria – spiega – non è andata oltre a quelle che erano le suggestive ipotesi affacciate negli esposti che hanno dato il via al procedimento». Anche perché – e qui il giudice entra nello specifico dell’imputazione – il noleggio del pontone, a l di là degli aspetti di criticità, nelle intenzioni dei vertici dell’Ap doveva dare soluzione a un problema incombente: l’assegnazione alla Unicoop di un approdo che consentisse a quest’ultima di onorare gli impegni contrattuali con Tirrenia. Di palese inconsistenza – sottolinea – è l’affermazione, non supportata da alcun dato di riscontro, contenuta nel capo d’imputazione circa una presunta volontà degli imputati di recare un danno al loro Ente di appartenenza».
Capitolo a parte riguarda la presunta intenzione da parte di Roberto Piccini di danneggiare la Sintemar e avvantaggiare la Compagnia affittando il pontone che sarebbe servito ai concorrenti della società di cui era stato presidente.
«Stante la palese discrasia temporale tra l’epoca in cui è stata realizzata la procedura di noleggio del Pontone ed il momento assai successivo, nel quale la Sintermar, insieme alla Fratelli Elia, aveva dato concreta esecuzione al progetto imprenditoriale di gestione del traffico commerciale di rotabili nel porto di Livorno, occorrerebbe dimostrare che il Piccini fosse a conoscenza delle trattative in corso tra le due società per dare vita al progetto».
Per quanto concerne l’ingiusto vantaggio patrimoniale alla Safim, «si deve osservare – si legge – che nella fase istruttoria della gara per il noleggio del pontone non si evince alcun sospetto interessamento da parte di Roberto Piccini ed ancor meno degli altri due coimputati».
È stato poi impossibile «individuare il soggetto che in concreto ha fissato l’importo sulla cui base doveva svolgersi la procedura negoziata. E neppure la proroga del rapporto contrattuale, pur destando perplessità, è in grado di riempire il vuoto probatorio che avvolge l’impostazione accusatoria per il reato di abuso d’ufficio».
LEGGI LA SENTENZA INTEGRALE
E COMMENTA
WWW.ILTIRRENO.IT
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google