Il Tirreno

Livorno

L’hotel di lusso fa schifo? Puoi farti risarcire

di Antonio Scuglia
L’hotel di lusso fa schifo? Puoi farti risarcire

Col Codice del turismo oltre al rimborso delle spese hai la facoltà di farti pagare il danno morale

3 MINUTI DI LETTURA





 

Andare in vacanza, che bello! Ma talvolta le aspettative del turista vengono frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative sul livello di qualità dell'alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono agli standard garantiti. E così il pacchetto vacanze diventa un pacco nel senso deteriore della parola.Ma è possibile che nella vita dobbiamo sempre subìre?. No, non è così. In realtà abbiamo un bel po' di diritti che non facciamo valere, solo perché… non sappiamo di averli, oppure siamo troppo pigri per sbatterli in faccia a chi vuole fregarci. Uno di questi è il diritto al risarcimento per il danno da vacanza rovinata. Spesso ce ne siamo occupati sul Tirreno, per merito di qualche giudice di pace lungimirante che leggeva anche un po' al di là della lettera della Legge. E ora, con l'entrata in vigore del nuovo Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011), diviene chiaro che il turista ha diritto alla restituzione delle somme e anche al risarcimento del danno morale. Purché dichiari di volerlo.

Spiega Pino Staffa, presidente dell'associazione BabyConsumers (www.babyconsumers.it): "La novità meritevole di nota è senza dubbio rappresentata dalla rubrica dell'articolo 47, "danno da vacanza rovinata", tipologia di danno già conosciuta dai professionisti del settore e dai consumatori più attenti che finalmente trova riconoscimento anche in sede legislativa. Nello specifico, l'art. 47 prevede che nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta"".

La riflessione non è per nulla banale: perché la dicitura "il turista può chiedere.." è stata preferita a "il turista ha diritto.."? Con la scelta di una simile formula, il nostro legislatore sembra mostrare qualche lacuna in materia, facendo così degradare un diritto,peraltro già da tempo riconosciuto, in una mera facoltà.

Laddove per l'Europa è un diritto al 100%: grazie a una sentenza della Corte Europea "l'art. 5 della Direttiva del Consiglio n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso", viene "interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva".

Ben presto, i giudici italiani, accogliendo tale orientamento, hanno qualificato questa tipologia di danno come emotional distress, ossia un pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere appieno dei benefici della vacanza.

Più precisamente, "il danno consistente nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, vedendo così definitivamente compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa".

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Meteo

Maltempo in Toscana, scatta l’allerta gialla: temporali forti, vento e grandine – Ecco dove

di Redazione web