Italia
Tariffa rifiuti, ecco perché quell’Iva non è dovuta
Emanuele Rossi*
Vogliamo provare a capire qualcosa in più sul problema dell’Iva da applicare o meno alla TIA? La questione è molto complessa, specie a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 238 del 2009, che viene sempre richiamata ma che forse è stata poco letta e compresa. Proviamo a ricostruire il quadro
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Vogliamo provare a capire qualcosa in più sul problema dell’Iva da applicare o meno alla TIA? La questione è molto complessa, specie a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 238 del 2009, che viene sempre richiamata ma che forse è stata poco letta e compresa. Proviamo a ricostruire il quadro.
L’articolo 49 del cosiddetto “decreto Ronchi” del 1997, in attuazione di alcune direttive comunitarie, stabilì l’obbligo per i Comuni di gestire i rifiuti urbani e di istituire una tariffa per la copertura integrale dei costi per tale servizio, chiamata “Tariffa di igiene ambientale” o TIA. Tariffa composta sulla base di criteri stabiliti dalla legge stessa.
Successivamente, nel 2006, l’art. 238 del decreto 152 l’ha soppressa sostituendola con un’altra, chiamata “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” e subito ribattezzata “tariffa integrata ambientale”: guarda caso, l’acronimo è identico, TIA. Anche per questa tariffa vengono individuati i criteri per la sua composizione, e la sua applicazione e riscossione è rimessa ai soggetti affidatari del servizio.
Che ha detto la Corte costituzionale riguardo a tutto questo? Questo è il punto principale: la Corte si è espressa sulla prima e non sulla seconda TIA (per ragioni essenzialmente tecniche, e non perché abbia ritenuto così diversa la seconda TIA rispetto alla prima). In più, la Corte doveva risolvere un problema molto particolare (se cioè le relative controversie dovevano spettare alla giurisdizione tributaria o meno) e non decidere in via diretta se sulla TIA è costituzionale o meno far pagare le imposte.
In sostanza la Corte ha detto che, con riguardo alla TIA prevista nel 1997, essa “presenta tutte le caratteristiche del tributo”: dunque è un tributo, e dunque allora (questo la Corte non dice, ma si deve desumere) su un tributo non è possibile pagare un’imposta, quale è l’IVA.
Ma... già, ci sono dei ma. In primo luogo, la Corte non ha detto nulla sulla “nuova” TIA (e non l’ha detto, lo ripeto, perché doveva giudicare dell’altra; nessuno le aveva chiesto di pronunciarsi anche sulla “nuova”). Ma la nuova TIA è così diversa dalla prima da far pensare ad un eventuale pronunciamento diverso? Sebbene la Corte rilevi una «parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi», nella sostanza non mi pare vi siano differenze tali da escludere che le motivazioni addotte dalla Corte possano applicarsi anche alla TIA del 2006. E che quindi anche in questo caso le conclusioni dovrebbero essere le stesse.
Secondo ma. La Corte costituzionale non ha dichiarato incostituzionale la disposizione, ma l’ha interpretata nel senso indicato. Dunque la disposizione che la prevede rimane; ma essa dovrebbe essere interpretata considerando la TIA un tributo e non il corrispettivo di una prestazione.
Se dunque per quanto riguarda il passato si pone il problema della restituzione dell’IVA sulla TIA (del 1997) già pagata, per il futuro la palla passa a chi deve applicare la normativa del 2006 interpretandola alla luce delle motivazioni che la Corte ha utilizzato, per altri scopi, sulla normativa del 1997: un bel pasticcio, non c’è dubbio, ma che dovrebbe portare alla conclusione che continuare ad applicare l’IVA sulla TIA significa tenere un comportamento formalmente (e direi anche formalisticamente) legittimo, ma sostanzialmente contrario a Costituzione (per come almeno l’ha interpretata la Corte costituzionale).
* Scuola Superiore Sant'Anna
L’articolo 49 del cosiddetto “decreto Ronchi” del 1997, in attuazione di alcune direttive comunitarie, stabilì l’obbligo per i Comuni di gestire i rifiuti urbani e di istituire una tariffa per la copertura integrale dei costi per tale servizio, chiamata “Tariffa di igiene ambientale” o TIA. Tariffa composta sulla base di criteri stabiliti dalla legge stessa.
Successivamente, nel 2006, l’art. 238 del decreto 152 l’ha soppressa sostituendola con un’altra, chiamata “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” e subito ribattezzata “tariffa integrata ambientale”: guarda caso, l’acronimo è identico, TIA. Anche per questa tariffa vengono individuati i criteri per la sua composizione, e la sua applicazione e riscossione è rimessa ai soggetti affidatari del servizio.
Che ha detto la Corte costituzionale riguardo a tutto questo? Questo è il punto principale: la Corte si è espressa sulla prima e non sulla seconda TIA (per ragioni essenzialmente tecniche, e non perché abbia ritenuto così diversa la seconda TIA rispetto alla prima). In più, la Corte doveva risolvere un problema molto particolare (se cioè le relative controversie dovevano spettare alla giurisdizione tributaria o meno) e non decidere in via diretta se sulla TIA è costituzionale o meno far pagare le imposte.
In sostanza la Corte ha detto che, con riguardo alla TIA prevista nel 1997, essa “presenta tutte le caratteristiche del tributo”: dunque è un tributo, e dunque allora (questo la Corte non dice, ma si deve desumere) su un tributo non è possibile pagare un’imposta, quale è l’IVA.
Ma... già, ci sono dei ma. In primo luogo, la Corte non ha detto nulla sulla “nuova” TIA (e non l’ha detto, lo ripeto, perché doveva giudicare dell’altra; nessuno le aveva chiesto di pronunciarsi anche sulla “nuova”). Ma la nuova TIA è così diversa dalla prima da far pensare ad un eventuale pronunciamento diverso? Sebbene la Corte rilevi una «parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi», nella sostanza non mi pare vi siano differenze tali da escludere che le motivazioni addotte dalla Corte possano applicarsi anche alla TIA del 2006. E che quindi anche in questo caso le conclusioni dovrebbero essere le stesse.
Secondo ma. La Corte costituzionale non ha dichiarato incostituzionale la disposizione, ma l’ha interpretata nel senso indicato. Dunque la disposizione che la prevede rimane; ma essa dovrebbe essere interpretata considerando la TIA un tributo e non il corrispettivo di una prestazione.
Se dunque per quanto riguarda il passato si pone il problema della restituzione dell’IVA sulla TIA (del 1997) già pagata, per il futuro la palla passa a chi deve applicare la normativa del 2006 interpretandola alla luce delle motivazioni che la Corte ha utilizzato, per altri scopi, sulla normativa del 1997: un bel pasticcio, non c’è dubbio, ma che dovrebbe portare alla conclusione che continuare ad applicare l’IVA sulla TIA significa tenere un comportamento formalmente (e direi anche formalisticamente) legittimo, ma sostanzialmente contrario a Costituzione (per come almeno l’ha interpretata la Corte costituzionale).
* Scuola Superiore Sant'Anna
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