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Il Tar respinge il ricorso presentato da Monterosi Fc Il Grosseto è al sicuro

Il Tar respinge il ricorso presentato da Monterosi Fc Il Grosseto è al sicuro

La querelle per la promozione in lega pro 

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Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Monterosi Fc che lamentava, in sostanza, la mancata promozione in Lega Pro e chiedeva la disputa dei playoff. In particolare, veniva contestata la delibera del Collegio di garanzia del Coni a sezioni unite, che aveva riunito i ricorsi similari (tra cui quello della società laziale) e il 1° luglio scorso e li aveva respinti.

Il collegio presieduto da Francesco Arzillo non ha ritenuto valide le argomentazioni della società laziale, seconda classificata alle spalle dell’Us Grosseto nel girone E. Il Monterosi Fc si era costituito contro la Figc, la Lnd e il Coni, sostenendo l’illegittimità del provvedimento del Collegio di garanzia. Secondo il club del presidente Luciano Capponi, la Figc avrebbe dovuto applicare una disciplina favorevole alle diverse società partecipanti al campionato, in quanto la prima in classifica (il Grosseto) è stata promossa con soli 2 punti di vantaggio sulla seconda, con ancora 8 partite da giocare; il Collegio di garanzia avrebbe dovuto valutare la correttezza della decisione degli organismi federali in ragione degli esiti dei campionati stessi, dell’applicazione delle “Regole del Gioco” e della deroga che era stata attribuita alla Federazione. Queste le argomentazioni di Monterosi Fc, che dichiarava di aver «interesse alla prosecuzione della stagione o comunque allo svolgimento dei playoff per la vittoria finale» e si richiamava al regolamento organizzativo dei campionati di Serie D in materia di regolarità di conclusione della stagione. Troppo pochi i punti di distanza tra le due squadre.

Il Tar ha respinto tutte le argomentazioni. Perché «la ricorrente non tiene conto, infatti, della disciplina introdotta dall’art. 218 del Dl 34/2020 in relazione alla situazione emergenziale determinata dalla crisi sanitaria connessa al Covid 19, che ha attribuito alla Federazione il potere di agire “anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento federale”. In base alla predetta disciplina, le norme federali applicabili nel regime ordinario non possono essere invocate quale parametro di valutazione della legittimità delle avversate determinazioni federali, perché tali disposizioni, sulla base del richiamato decreto legge 34/2020, possono essere legittimamente derogate».

E ancora non può «ritenersi che la promozione nella serie superiore sarebbe potuta avvenire soltanto nel caso in cui la stagione calcistica fosse stata portata a termine: perché per cause di “forza maggiore” la conclusione dei campionati, con la conseguente formazione delle graduatorie finali e individuazione delle squadre promosse e retrocesse, era imposta dall’emergenza sanitaria (tuttora in atto)». Non sono stati ravvisati profili di manifesta illogicità/irragionevolezza nella decisione della Figc. «I “profili di contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità” denunciati dalla società sportiva Monterosi Fc si basano su una propria personale interpretazione del concetto di merito sportivo, che - pur comprensibile - tuttavia è espressione di un interesse di parte». —

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