Il Tirreno

Grosseto

Il Tar dà ragione ai Cantieri Sabatini «Sconfessata la tesi del Comune»

di Ivana Agostini
Il Tar dà ragione ai Cantieri Sabatini «Sconfessata la tesi del Comune»

Porto Ercole L’occupazione dell’area era autorizzata e non abusiva

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PORTO ERCOLE.  Le occupazioni del suolo erano autorizzate e non abusive. Si conclude con una pronuncia del Tar della Toscana una vicenda che ha bloccato il lavoro dei cantieri navali Sabatini di Porto Ercole per due anni. Il tribunale ha accolto il ricorso di questi ultimi contro un’ordinanza del febbraio 2020 emessa dal dirigente del Comune di Monte Argentario, con cui era stata ingiunta la rimessione in pristino di un’area demaniale marittima occupata, secondo il Comune, in assenza di titolo per un totale di 749 metri quadrati ed era stato disposto il recupero degli indennizzi per tale occupazione abusiva.
Un’ordinanza impugnata dai titolari del cantiere che hanno sempre sostenuto di occupare quegli spazi in maniera autorizzata. L’impresa Cantieri Navali Fratelli Sabatini snc esercita attività artigianale di carpenteria e falegnameria navale a Porto Ercole, nonché di costruzione e manutenzione di piccole imbarcazioni. La sede dell’attività è limitrofa all’area portuale, separata dalla strada pubblica; all’interno della sede si trova uno scalo adiacente a un tratto di banchina riservato all’ormeggio di unità destinate all’effettuazione di lavori. L’impresa è titolare di concessione demaniale per alcune aree limitrofe allo scalo che vengono utilizzate come deposito di materiali per le attività connesse.
Con l’ordinanza il Comune aveva ingiunto, come detto, all’impresa la rimessa in pristino dell’area occupata, a suo dire abusivamente, per 683 metri quadri con strutture necessarie all’alaggio e al varo di imbarcazioni e per 66 metri quadri con posa di imbarcazioni in attesa di manutenzione ordinaria. Il provvedimento è stato impugnato perché l’area era occupata in virtù dell’ordinanza numero 4 del 9 marzo 1973, che prevedeva che l’uso dello scalo fosse riservato alle imprese autorizzate dall’Autorità marittima. La presenza di argani e verricelli fissi per l’alaggio e il varo delle imbarcazioni era necessaria perché senza di essi lo scalo non avrebbe potuto assolvere alla sua funzione; la loro presenza risale alla fine degli anni cinquanta. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento del 1973 è un provvedimento emesso in base all’esercizio dei poteri di polizia marittima portuale diretti a regolare il pubblico uso degli scali e come tale idoneo e sufficiente a consentire la sosta dei natanti negli scali, per il tempo ordinariamente necessario per l’esecuzione dei lavori di carenamento e manutenzione. Per questo il ricorso dei cantieri è stato ritenuto fondato ed è stato accolto.
«Il cantiere – commenta Attilio Sabatini dell’azienda – ha sempre lavorato sugli scali in virtù di autorizzazioni temporanee rilasciate dall’Autorità marittima in base a un regolamento portuale del 1973, ancora vigente perché mai modificato o abrogato. La tesi del Comune della insufficienza e invalidità di tali autorizzazioni è stata sconfessata dal tribunale. La presa di posizione dell’ufficio locale marittimo di Porto Ercole e del Comune che hanno ritenuto che la mia attività configurasse una occupazione abusiva, ha recato un danno ingente alla mia azienda, svolta per 96 anni a Porto Ercole e ha, di fatto, reso inutilizzabili gli scali pubblici di Porto Ercole a tutta la marineria».

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