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Lista Chiavetta appesa a un filo Suspense per la sentenza finale
Il costituzionalista Famiglietti: «In caso di riammissione, non è impossibile anche se remota l’ipotesi del rinvio elezioni». Forse oggi la decisione del giudice
Ivana Agostini
ORBETELLO. La sorte della lista di “Mario Chiavetta sindaco” è appesa a un filo: tutto dipende da cosa deciderà il Consiglio di Stato a cui il candidato ha fatto appello contro la decisione del Tar che ha rigettato il suo ricorso.
La lista è stata esclusa per irregolarità nella documentazione presentata. Parte dei fogli che dovevano essere spillati non lo erano. Mancavano anche dei timbri. Il Consiglio di Stato potrebbe decidere già oggi, oppure rimandare a lunedì. In riva la laguna i componenti della lista e i sostenitori sono in fibrillazione. Se l’appello fosse respinto, per Chiavetta la partita sarebbe definitivamente chiusa. Ma cosa potrebbe succedere se l’appello fosse accolto? In molti si chiedono se, dopo il “terremoto” dell’esclusione, in caso di riammissione ci sia o meno la possibilità di chiedere uno slittamento delle elezioni per far “recuperare” il tempo perso. Dopo che una lista esclusa è stata riammessa, il rinvio è una strada che si è già praticata. Il Tirreno ha chiesto lumi a Gianluca Famiglietti, professore associato presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Pisa: è docente di diritto costituzionale.
Professore, se il giudice riammette una lista che in precedenza era stata esclusa, si può ipotizzare un rinvio delle elezioni?
«Una vicenda simile è successa alle elezioni regionali del 2005 che si svolsero in Basilicata. Una lista precedentemente esclusa fu riammessa e le elezioni, solo in quella regione, slittarono di due settimane».
Quindi può accadere?
«Sì, ma sinceramente è un evento piuttosto raro che in linea generale tendo a escludere. Se così fosse saremmo in perenne campagna elettorale, più di quanto non accada già. Bisogna anche considerare che le elezioni amministrative, in molti casi, rappresentano un termometro per la politica nazionale. Quindi non è pensabile che ci siano elezioni che slittano in continuazione. Nel contenzioso elettorale, poi, la decisione – tanto in primo quanto nell’eventuale appello – è assunta in pochissimi giorni. Si tratta infatti di una tutela anticipata, attivabile in tempi rapidissimi».
Chi decide se posticipare le elezioni in questi casi particolari?
«Il prefetto su istanza del candidato riammesso. Ovviamente la richiesta viene valutata. Non c’è uno slittamento automatico solo perché il candidato in precedenza escluso e poi riammesso lo chiede. È vero poi che chi era stato estromesso ha perso giorni di campagna elettorale, ma è anche vero che il gap che si è creato tra le liste resta tale. Se fossero concessi più giorni lo sarebbero per tutte le liste, compresa quelle che non erano state escluse dalla corsa elettorale. Del resto, secondo il noto paradosso filosofico, Achille è destinato a non raggiungere mai la tartaruga».
Cosa pensa di questi errori in occasione della presentazione delle liste, come per esempio “dimenticare” di spillare i fogli?
«In questi casi i candidati esclusi in genere tuonano che la forma non può prevalere sulla sostanza, ma nel diritto elettorale la forma è sostanza. Lo è a tutela di tutti, dei candidati ma anche degli elettori. Le procedure – non solo nel diritto elettorale – sono sinonimo di garanzia e il rispetto delle garanzie (e dunque delle procedure) altro non è che l’esercizio della sovranità nelle forme e nei limiti della legge di cui parla l’articolo 1 della Costituzione. Chi vuole negare l’importanza delle procedure, vuole negare le garanzie, rivendicando l’esercizio arbitrario del potere».
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