Il presidio
Scarico illegale di acque I carabinieri denunciano una struttura turistica
SCARLINO. Scarichi dell’acqua illegali. Senza alcuna autorizzazione. I documenti non venivano aggiornati dal 2014.
Ed è partita la denuncia da parte dei carabinieri forestali. Succede a Scarlino. Protagonista, una nota struttura turistica. La segnalazione è arrivata alla stazione dei carabinieri forestali di Massa Marittima.
I militari quindi si sono recati nella struttura per effettuare accertamenti sul possesso dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue e alla tenuta delle piscine a uso degli ospiti della struttura. Gli accertamenti, condotti insieme al Comune di Scarlino, hanno permesso di accertare effettivamente che l’autorizzazione allo scarico era scaduta nel 2014, e che il rinnovo non è mai stato rilasciato a causa dell’assenza di documentazione nell’istruttoria.
Il reato è quello di scarico di acque reflue industriali con autorizzazione scaduta.
Subito la denuncia alla procura della Repubblica di Grosseto per i due responsabili dell’attività.
L’autorizzazione allo scarico deve essere specifica, nel senso che la stessa deve contenere le prescrizioni tecniche idonee a realizzare la tutela dall’inquinamento idrico e indicare lo scarico a cui fa riferimento ed espressa.
Non sono, infatti, ammissibili forme di autorizzazione tacita basate sul cosiddetto “silenzio-assenso”, in quanto non consentono un controllo adeguato né in via preventiva, né in via successiva al rilascio dell’autorizzazione.
L’autorizzazione allo scarico è, infatti, personale tanto che solo il suo titolare è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge e soltanto su di lui grava l’obbligo di mantenere le acque reflue nei limiti.
Colui che, quindi, può legittimamente richiedere una autorizzazione allo scarico è il titolare dell’attività o un legale rappresentante della società da cui ha origine lo scarico – oppure la persona espressamente delegata dalla società –, ma l’autorizzazione sarà sempre rilasciata a nome del titolare dello stabilimento, tant’è che nei casi di subentro in precedente attività il comma 12 dell’articolo 124 prevede espressamente che “per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico”.
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