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Legge Zan: dieci articoli che estendono le tutele costituzionali
GROSSETO. Il disegno di legge Zan “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità” si compone di dieci articoli, attraverso i quali, anzitutto, modifica i delitti contro l’uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere questi nuovi “motivi” alle già previste discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
«Il disegno di legge, integrando e completando gli articoli 604 bis e ter del codice penale, non limita la libertà di espressione, ma completa ed estende la tutele costituzionali (di cui all’articolo 3) volte ad affermare l’uguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini», spiega la Rete delle donne di Grosseto.
La Corte di Cassazione (Sezione V, 24 gennaio 2001, numero 31655) afferma che il reato di istigazione a compiere atti di discriminazione non si pone in contrasto con il diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito nell’articolo 21 della Costituzione, limitandosi a punire la parola quando questa istighi a commettere atti violenti.
«La libertà di espressione è chiaramente garantita e richiamata dall’articolo 4 del Ddl, “Pluralismo delle idee e libertà delle scelte”», puntualizza la Rete delle donne. E c’è di più.
«Il testo – spiegano ancora le associazioni che compongono la Rete – accoglie le raccomandazioni delle Nazioni unite e del Consiglio d’Europa a dotarsi di strumenti giuridici e ad ampliare le strategie volte a raggiungere due obiettivi: promuovere una cultura dei diritti a tutela di tutte le persone e al sostegno delle vittime di discriminazione (si veda la Direttiva vittime dell’Unione europea 2012) e prevenire i crimini d’odio attraverso una risposta convinta ai linguaggi e alle prassi discriminatorie». —
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