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Grosseto

La pensilina del Bar Senzuno resta dov’è Il Tar respinge la richiesta del Comune

Michele Nannini
La pensilina del Bar Senzuno resta dov’è Il Tar respinge la richiesta del Comune

Secondo i giudici il manufatto non è abusivo e non deve essere abolito, come invece aveva sostenuto la Soprintendenza

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Michele Nannini

FOLLONICA. La pensilina non è abusiva e non va demolita. Lo ha deciso il Tar della Toscana accogliendo il ricorso di un imprenditore follonichese, Nicola Bergamini, che ormai otto ani fa si era visto notificare dal Comune di Follonica un provvedimento di diniego dell’istanza di compatibilità paesaggistica e un’ordinanza di demolizione originate da un parere negativo della Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici di Siena e Grosseto. Proprio il parere di incompatibilità della Soprintendenza è l’atto alla base del ricorso al Tar promosso da Bergamini, rappresentato dall’avvocata Loredana Luiso.

L’imprenditore, titolare del bar Senzuno in via della Repubblica nella città del golfo, si era visto notificare i provvedimenti dell’amministrazione sulla base del parere negativo della Soprintendenza ma il Tribunale ha accolto le sue istanze considerando l’atto alla base dei provvedimenti comunali come carente dal punto di vista motivazionale. Secondo il ricorrente, il nucleo centrale della difesa paesaggistica apprestata dal provvedimento dovrebbe individuarsi nel rapporto fra il centro abitato e la pineta litoranea, che non sarebbe in alcun modo pregiudicato dall’opera oggetto del giudizio collocata in un’area interna dell’abitato del comune di Follonica, fortemente urbanizzata, priva di valore paesaggistico.

Secondo i giudici il parere negativo della Soprintendenza si era limitato a recepire, riportandole testualmente, le indicazioni contenute nell’atto amministrativo generale, senza argomentare circa il nesso esistente tra gli elementi di rischio previsti dal piano di indirizzo territoriale e le concrete caratteristiche dell’opera oggetto del parere. «Si ritiene, viceversa – spiega il Tar – che la Soprintendenza avrebbe dovuto verificare nello specifico se la pensilina edificata, per la sua collocazione, i materiali utilizzati, la sua incidenza sulla fruibilità del panorama, fosse effettivamente idonea a concretizzare quel pregiudizio ambientale che i menzionati elementi di rischio rappresentano in forma meramente potenziale come desumibile dal loro stesso tenore testuale. Dall’illegittimità del parere discende l’illegittimità del provvedimento di diniego del vincolo che è motivato unicamente sulla base dell’atto della Soprintendenza. Ne deriva quindi l’illegittimità derivata del consequenziale ordine di demolizione adottato sul presupposto dell’esito negativo del procedimento di compatibilità paesaggistica».

La Soprintendenza in pratica ha solo genericamente affermato che l’opera era pregiudizievole a livello ambientale ma senza motivare sufficientemente la scelta. La pensilina, inoltre, era presente nell’attività già dagli anni’80 del secolo scorso ed era stata regolarmente autorizzata. Né il Comune né la Soprintendenza si sono costituiti. Adesso servirà un ulteriore provvedimento dell’amministrazione comunale che annulli i due atti oggetto del ricorso. –

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