Il Tar blocca l’azienda faunistico venatoria
Orbetello, il giudice accoglie il ricorso della Lac: il calcolo della superficie da destinare alla caccia era sbagliato. Stop all’autorizzazione
ORBETELLO. II Tar della Toscana blocca l’azienda faunistico venatoria Laguna di Orbetello. La sentenza è la numero 622 del 29 aprile. Il tribunale amministrativo ha accolto uno dei motivi del ricorso proposto dalla Lega abolizione caccia, tramite gli avvocati Guglielmo Calcerano e Valerio Impellizzeri.
La Lac aveva promosso il ricorso contro la Regione Toscana nei confronti del Comune di Orbetello e di Mario Chiavetta che aveva presentato istanza di autorizzazione all’azienda faunistica. Con la sentenza si è arrivati ad annullare l’autorizzazione dell’Afv Laguna di Orbetello e la relativa Valutazione d’incidenza ambientale. Procedura azzerata e conseguente stop all’attività dell’azienda faunistica. «Il tribunale amministrativo della Toscana – spiegano gli avvocati Calcerano e Impellizzeri – non ha potuto che prendere atto della circostanza che le prescrizioni impartite dalla Regione, anche in sede di Vinca (valutazione incidenza ambientale), muovono tutte da un’errata descrizione del territorio dell’azienda faunistica, che confonde il concetto di area umida con quello di superficie allagata, con l’effetto di consentire una pressione venatoria superiore ai limiti fissati dalla legge regionale per le aziende venatorie palustri».
In pratica, una maggiore superficie allagata avrebbe permesso un maggior numero di cacciatori in laguna.
«In particolare – proseguono i difensori della Lac – l’articolo 27 del Regolamento regionale 48/R, come rilevato dai giudici, stabilisce che il numero di cacciatori ammessi alla caccia non deve superare il rapporto di un cacciatore per 10 ettari di superficie allagata, facendo riferimento all’ampiezza dello specchio d’acqua della laguna. Negli atti autorizzatori, invece, la Regione aveva individuato il numero dei cacciatori ammessi in base all’estensione dell’intera area umida, che comprende anche ampi tratti di terraferma, consentendo quindi un numero di cacciatori e appostamenti superiore al parametro legislativo».
L’attività dell’Afv è stata dunque inibita. «Confidiamo – concludono i legali – che le autorità preposte ora vigilino affinché il divieto di caccia sia fatto rispettare, tenuto conto che, in base all’articolo 23 della legge regionale 3/1994, il prelievo venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali “è ammesso nella sola forma della caccia controllata, e rigorosamente limitato ai cacciatori residenti, aventi diritto all’accesso agli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l’area contigua”: fintanto che la Regione non adotterà una disciplina ad hoc, nella laguna si potrà andare solo per ammirarne le bellezze naturali». Il Tar ha anche rigettato altre istanze presentate dalla Lac, come quelle sulle concessioni demaniali assegnate per la costituzione dell’azienda faunistico venatoria, senza bando. Il tribunale ha ritenuto che «non costituissero un tema ambientale che non poteva essere fatto valere dalla Lac». –
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
