Il giudice condanna l’Agenzia delle entrate
Il Tribunale impone l’assunzione di un grossetano escluso dalla selezione per un’ammenda di molti anni prima
grosseto. L’Agenzia delle entrate direzione Toscana è stata condannata ad assumere un uomo, oggi 40enne, escluso dalla selezione effettuata nel 2019. Lo ha stabilito il giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha riconosciuto la fondatezza del ricorso del grossetano, assistito dall’avvocato Emiliano Goracci. L’Agenzia delle entrate aveva denunciato la falsità di parte dell’autodichiarazione: il candidato, che si era presentato per l’inquadramento tra gli ausiliari dei servizi (legge 68 che riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità), aveva spiegato di non avere precedenti condanne e invece risultava una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza: un’ammenda da 11.900 euro con decreto penale del gip del febbraio 2011, fatti del 2010.
Il giudice ha dichiarato l’illegittimità della mancata conclusione della procedura di avviamento al lavoro, ha condannato l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione a far data dalla conclusione della procedura e a versare le retribuzioni che avrebbe ricevuto da quella data; più 2.118 euro di spese.
Il dottor Grosso ha articolato la sua decisione dopo aver esaminato anche precedenti decisioni della Corte di cassazione. E ha comunque preliminarmente notato che l’estinzione degli effetti penali avviene entro cinque anni qualora l’imputato non commetta un delitto o una contravvenzione dello stesso genere. Negli “effetti penali” è compresa anche l’impossibilità a partecipare a concorsi. In caso di decreto penale, secondo Grosso, l’estinzione del reato dovrebbe intervenire automaticamente. E comunque l’avviso pubblico di avviamento a selezione (sette unità di personale) prevedeva tra i requisiti il solo godimento dei diritti politici. «È evidente che il ricorrente non rientrasse in nessuna di queste ipotesi espressamente contemplate dalla normativa, cui occorre primariamente fare riferimento, costituita dallo specifico avviso (o bando)».
Esaminando poi una sentenza di Cassazione (2019) nota che «solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l’assunzione può comportare la decadenza. E il riferimento non può essere che andare innanzi tutto alla disciplina del bando e alla valutazione del caso concreto». E il bando non stabiliva (e neanche la legge) una regola certa di incompatibilità con l’accesso al pubblico impiego rispetto al requisito dell’assenza di pregresse condanne penali. Del resto, quello non fu un concorso, ma una chiamata diretta dalla liste di collocamento mirato. — P.S.
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