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l’obbligo  

Domicilio digitale Occhio alla sanzione

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Ci sono scadenze in vista per chi fa impresa: entro il 1° ottobre devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (Pec). L’obbligo riguarda tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale che non abbiano ancora comunicato il proprio indirizzo Pec, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali seppur dichiarato, sia inattivo; per tali imprese dovranno essere regolarizzate le posizioni con comunicazione al Registro delle Imprese. La mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa: lo prevede l’articolo 37 del Decreto semplificazioni (Dl 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale).

Ed ecco un semplice vademecum per adempiere all’obbligo: le imprese devono verificare il corretto funzionamento del loro domicilio digitale (ex PEC), o che sia attivo e funzionante; controllare di avere fatto la comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro Imprese; se non ancora in possesso di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita, ipec-registroimprese. infocamere. it. Nessuna comunicazione è dovuta per le imprese che hanno già iscritto nel Registro Imprese un indirizzo Pecvalido. Info sul sito Cciaa. Per scrivere un’email, registro. impresegr@lg.camcom.it (per le imprese della provincia di Grosseto. –



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