Il presidio
«Inceneritore, la causa resta al giudice civile»
Respinto il ricorso delle società proprietarie dell’impianto che chiedevano la competenza del Tribunale amministrativo
scarlino
È competente il Tribunale di Grosseto a decidere sulla class action promossa nel 2013 nei confronti dell’inceneritore di Scarlino in materia di pericolosità per la salute e di danni. Lo ha deciso la sezione civile della Corte di cassazione, che ha respinto il ricorso presentato nel 2018 da Scarlino Energia spa e Scarlino Immobiliare srl, che sostenevano un difetto di giurisdizione, trattandosi di materia di attività di impresa autorizzata e controllata dalla pubblica amministrazione: se ne sarebbe quindi dovuto occupare il giudice amministrativo.
La camera di consiglio risale all’8 ottobre scorso ma le motivazioni sono state messe a disposizione soltanto l’altro giorno. I giudici hanno ordinato che il giudizio debba svolgersi davanti al Tribunale civile di Grosseto– dando di fatto ragione ai quasi cento soggetti (tra privati, aziende, associazioni come Coldiretti, Balneari e Comitato per il no) – perché, in sostanza, come già stabilito nel 2017 dalle Sezioni unite civili «appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l’adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili».
Per quanto riguarda il diritto alla salute «non vale il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione». E dunque la Cassazione ha adesso disposto che «sarà pertanto il Tribunale civile di Grosseto, adito dai controricorrenti, che, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio, accerterà se l’attività di impresa delle società ricorrenti rechi un pregiudizio alla salute o provochi immissioni intollerabili nelle proprietà degli attori e, eventualmente, se essa sia di per sé incompatibile con la tutela dei diritti degli attori ovvero se debba essere rimodulata quanto ai modi del suo esercizio per renderla tollerabile e non nociva nei confronti degli attori».
Scarlino Energia sosteneva tra l’altro che, quando nel 2014 le controparti avevano deciso di rinunciare al risarcimento danni per non appesantire l’istruttoria e quindi per arrivare più celermente alla decisione sulla domanda inibitoria, l’attenzione si era spostata sulle legittimità degli atti, sull’inibizione dell’attività di termovalorizzazione e quindi sulla competenza del giudice amministrativo. —
p.s.
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