Il presidio
Smart working, Enegan spa fa ricorso contro l’ordinanza
L’avvocato Baccheschi: «Imposta una modalità di lavoro senza che l’azienda abbia un obbligo richiesto dalla legge»
GROSSETO
Enegan spa presenterà ricorso contro l’ordinanza del giudice del lavoro che dispone lo smart working a favore di un proprio dipendente, invalido, che ne aveva fatto richiesta e al quale era stato opposto un rifiuto.
«È stata imposta una modalità di lavoro agile senza che vi sia, a carico dell’azienda, un obbligo di legge, né in via generale né nello specifico, a favore del lavoratore che si è rivolto al Tribunale» è il concetto espresso dall’avvocato Roberto Baccheschi che con il collega Luca Tartaglione di Firenze sta predisponendo il reclamo: «L’ordinanza è a nostro parere ingiusta». Le disposizioni del giudice, precisano, saranno comunque osservate.
E aggiungono: «Il legislatore non ha imposto con alcuna norma che le aziende siano obbligate a disporre il lavoro agile; ha consentito alle aziende, sino al 3 di maggio (scadenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid19) di scegliere tra due opzioni tra sé fungibili e cioè far fruire al lavoratore ferie o permessi, ovvero adibirlo al lavoro agile. La decretazione governativa raccomanda e consente la scelta tra tali opzioni, e non prevede alcun obbligo di disporre il lavoro agile piuttosto che il collocamento in ferie: perché un tal obbligo sarebbe non solo contrario a norme costituzionali (art. 41 in tema di libertà dell’iniziativa economica privata), ma anche alla legge 81 del 2017 che prevede l’accesso al lavoro agile su accordo “volontario” di entrambe le parti. Se c’è imposizione non c’è volontà per almeno una delle due parti; e se c’è obbligo, non c’è più libertà per l’impresa di organizzare la propria attività economica».
E non è sostenibile, secondo gli avvocati Baccheschi e Tartaglione, «che la salute del lavoratore che ha fatto ricorso sia stata messa in pericolo, poiché l’azienda, allorché ha avuto contezza di detta patologia, lo ha collocato in ferie, nel pieno rispetto della normativa, anche costituzionale, vigente».
Se al lavoratore non è stato consentito di lavorare in smart working «è solo – tiene a precisare Enegan – perché, quando è rientrato dalla malattia, l’azienda aveva già da tempo predisposto il proprio programma operativo, da cui lo stesso era stato escluso proprio perché in malattia. Ma soprattutto il settore aziendale in cui lavoratore svolge le proprie mansioni ha subito, in forza della normativa Covid19, una riduzione di operatività».
Il legale ricorda che Enegan tiene alla salute dei propri dipendenti: “la sede di Grosseto è uno dei pochissimi edifici in Italia classificato in classe A4, con un sistema di climatizzazione a 3 vie che consente un’altissima purificazione dell’aria. L’intero edificio è stato interamente sanificato, insieme all’impianto di climatizzazione, sin dal 18 marzo, e subito sono stati forniti ai lavoratori i presidi di sicurezza come dispenser igienizzanti, mascherine e guanti, distanziando le postazioni di lavoro ad oltre un metro l’una dall’altra».
Nessun ricorso alla cassa integrazione per alcuno degli 200 dipendenti: «Enegan ha mantenuto in azienda pochissimi lavoratori, quelli essenziali, e gli altri hanno potuto usufruire di ferie, permessi o di lavoro agile, a seconda delle mansioni e dei settori produttivi ed operativi cui erano addetti, per mantenere l’efficienza aziendale e preservare il core business dell’azienda e, in ultima analisi, per preservare i posti di lavoro». —
p.s.
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