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Ambiente e rifiuti: la Provincia perde al Tar il ricorso sui fondi

Francesca Ferri
Ambiente e rifiuti: la Provincia perde al Tar il ricorso sui fondi

Riconosciute all’ente le deleghe, come già stabilito dalla Corte Costituzionale, ma non il diritto ai soldi per attuarle perché «ha già fonti di finanziamento»

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Francesca Ferri /Grosseto

Aveva paventato «il caos amministrativo e l’interruzione di servizi fondamentali al cittadino e alle imprese» il presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, se la Regione Toscana, dopo aver restituito alle Province le deleghe in materia ambientale e gestione dei rifiuti, non avesse trasferito anche i fondi necessari per erogare i servizi collegati. E su questo timore aveva presentato nel 2017 ricorso al Tar della Toscana contro la Regione con due obiettivi: riprendersi le deleghe che Firenze si era avocata e farsi versare i relativi finanziamenti che avrebbero permesso di evitare, appunto, quel «caos».

A tre anni di distanza e con il primo round vinto, la Provincia non riesce però a centrare il secondo obiettivo. La contestazione relativa ai finanziamenti è «astratta», dice il Tar, perché «non offre elementi in concreto per dimostrare che le funzioni pubbliche che sono state riassegnate (alla Provincia) in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2019 siano prive delle necessarie fonti di finanziamento pubblico, come sarebbe stato invece necessario per dimostrare la mancata assegnazione di risorse specifiche».

Così ha sentenziato il 7 aprile il collegio formato da Rosaria Trizzino (presidente), Riccardo Giani e Nicola Fenicia.

La battaglia giudiziaria e politica della Provincia di Grosseto era iniziata nel 2017 quando l’ente, assistito dagli avvocati Stefania Sorrenti, Chiara Canuti e Lorenzo Corsi, aveva fatto ricorso contro la Regione Toscana (difesa da Annamaria Delfino) per far annullare tutti gli atti – a partire dal regolamento 13 del 29 marzo 2017 – in cui la giunta regionale aveva avocato a sé la gestione delle questioni ambientali: autorizzazioni, gestione rifiuti, bonifica siti inquinati, tutela delle acque, tutela della qualità dell’aria. Il ricorso è stato presentato anche nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri, dei ministeri dell’Ambiente e dell’Economia e delle altre Province toscane.

Ma davvero la Regione poteva prendersi queste deleghe? Nel 2018 il Tar solleva la questione della legittimità delle norme impugnate da Grosseto. La Corte Costituzionale, l’anno dopo (sentenza 129/2019) dà parziale ragione all’ente maremmano dichiarando la illegittimità costituzionale delle norme regionali nella parte in cui «attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalla Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate».

La Corte Costituzionale dà invece ragione alla Regione per l’essersi attribuita «le competenze già esercitate dalla Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti».

La Regione prende atto della sentenza, annulla il regolamento impugnato da Grosseto, restituisce (delibera 743 del 2019) alle Province le materie ambientali; si tiene però le relative risorse finanziarie, come le consente la Corte.

Grosseto torna perciò all’attacco per ottenere quei soldi. E mentre gli avvocati si preparano a impugnare la delibera 743, Vivarelli Colonna tuona: «Il sistema dei controlli ambientali è praticamente bloccato e le Province toscane non hanno più le risorse necessarie per erogare questi servizi – dice nel maggio 2019 – È necessario che il Governo intervenga commissariando l’iter di trasferimento delle deleghe e delle risorse necessarie da parte della Regione».

Il Tar, come detto, su questo aspetto dà ragione alla Regione. E va oltre. Per le funzioni loro attribuite, dice il Tar, le Province hanno le loro fonti di finanziamento (introiti derivanti dalle sanzioni e finanziamenti statali), «né risulta dimostrato in modo netto che esse siano inadeguate o insufficienti rispetto alle incombenze da effettuare». Insomma, la Provincia non ha motivo di lamentarsi di non avere i soldi: i soldi ci sono, dicono i giudici, o comunque non è dimostrato che siano insufficienti.

Il ricorso viene perciò accolto nella prima parte, non nella seconda. Spese di giudizio compensate tra le parti. —

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