Il Tirreno

Grosseto

la decisione su un licenziamento 

Udienza tutta via web Nessuno in aula al Tribunale del lavoro

P.S.

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GROSSETO

L’udienza si è svolta regolarmente ma non nell’aula del Tribunale. Giudice, cancelliere, avvocati e diretti interessati: tutti hanno partecipato ma non in diretta e nemmeno in videoconferenza. Un’udienza virtuale: gli avvocati avevano presentato telematicamente i propri documenti nei giorni precedenti e il cancelliere aveva dato atto della regolarità dei depositi. Il giudice ha preso atto, ha valutato e ha deciso: e anche la sentenza è stata depositata in via telematica.

Primo processo a distanza alla sezione lavoro del Tribunale di Grosseto. Una facoltà concessa dall’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020, comma 7, lettera h («udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»).

Il contenzioso davanti al dottor Giuseppe Grosso riguardava (rito Fornero) un licenziamento: la dipendente di una società, assunta come commessa di un negozio, lamentava di essere stata allontanata ingiustamente, perché tra l’altro il licenziamento avrebbe avuto un carattere ritorsivo e sarebbe stato intimato in un periodo di malattia. Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso e ha dato ragione alla società, anche perché la procedura di licenziamento era iniziata circa un mese prima dell’arrivo del certificato di malattia. Insufficiente è stato ritenuto il materiale portato in udienza ai fini di poter stabilire la sussistenza di un motivo ritorsivo. Il licenziamento era stato deciso dal datore di lavoro nel quadro di una scelta imprenditoriale, che aveva voluto valorizzare un settore (la progettazione) rispetto a un altro (la vendita al pubblico): la riconversione e la chiusura del negozio aveva comportato l’impossibilità di ricollocare la dipendente, con quella qualifica, quelle competenze e quella formazione professionale, in altre posizioni, già ricoperte da altri dipendenti (figure valutate compiutamente dal giudice). — P.S.



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