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Cala Galera, ripartono i lavori per un milione e 700mila euro
Società vince ricorso al Tar contro il Comune sulle modalità di affidamento Il giudice ha stabilito che le opere possono essere realizzate anche senza gara
Ripartono i lavori per 1 milione e 700 mila euro. Nuova sentenza del Tar della Toscana sul porto turistico di Cala Galera, questa volta riguardo le opere da realizzare previste nel piano regolatore portuale.
Con la querelle in corso sulla rideterminazione della concessione prima e con la richiesta del Comune derivata dal parere dell’Autorità nazionale anti corruzione secondo cui dovevano essere fatte le gare pubbliche per l’assegnazione dei lavori, il Tribunale amministrativo ha stabilito che questi possono invece avvenire con assegnazione diretta, come già effettuato in precedenza dalla Marina di Cala Galera. La società che gestisce il porto aveva già individuato le ditte per la progettazione e la realizzazione di alcune delle opere previste dal piano regolatore portuale, già approvato dall’amministrazione Cerulli durante il suo mandato, ovvero la sostituzione delle catenarie, il dragaggio del porto, il rifacimento del piede di banchina e altri interventi di consolidamento, per un totale di 1 milione e 700 mila euro. Il tutto era stato poi fermato proprio a causa dell’incertezza data dalla querelle sulla rideterminazione della concessione al 2050. Dopodiché è intervenuta la sentenza del Tar sull’annullamento d’ufficio richiesto dall’amministrazione Borghini, ripristinando la durata della concessione al 2050 come da sentenza del Tar del 10 luglio 2019, annullando l’atto di autotutela del Comune impugnato poi dall’ente in Consiglio di Stato e il cui esito è atteso per il 2 aprile. A quel punto, la società ha inviato una nota al Comune, dicendo che «avrebbe ripreso le opere previste dal piano regolatore, chiedendo all’ente la strada da seguire rispetto a questa realizzazione». «Il Comune – spiega il legale della Marina, l’avvocato Niccolò Travia – ha recepito il parere richiesto all’Anac in cui, con una nota del 12 agosto, si dice di applicare il codice dei contratti pubblici secondo il quale sono necessarie le gare per assegnare i lavori. Questa però era una cosa che ci giungeva del tutto nuova: non erano mai state applicate queste regole, visto che la società è concessionaria di bene demaniale ed è proprietaria, fino al momento in cui scade la concessione, dei beni costruiti sulla superficie. Alla scadenza, invece, queste opere vengono cedute gratuitamente al demanio. A quel punto abbiamo impugnato la nota e il giudizio si è concluso con questa sentenza che dice che non va applicato il codice dei contratti pubblici, in parte perché le opere sono della società e in parte perché non c’è nessuna legge in merito. Adesso i lavori, per i quali erano già stati acquistati i materiali, potranno riprendere».
Commenta il Comune, che anche in questo caso non si è costituito: «Marina ha ricorso contro il parere Anac sulla modalità di affidamento dei lavori. Il Tar pensa di contare più di Anac », dice Franco Borghini. —
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