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«Non erano opere temporanee» Esercente perde la causa al Tar

Giulia Sili
«Non erano opere temporanee» Esercente perde la causa al Tar

La titolare dei bagni Oasi aveva fatto ricorso contro l’ordine di demolizione Le strutture erano state realizzate in alcune parti aperte dello stabilimento

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Si è concluso con la condanna anche al pagamento delle spese di giudizio il ricorso presentato dalla titolare dei bagni Oasi contro il Comune di Follonica.

La sentenza arriva dopo tredici anni dalla presentazione del ricorso proposto da Lidia Sinni, difesa dall’avvocato Francesco Massimo Pozzi di Firenze. Alla titolare dei bagni il Comune di Follonica aveva chiesto di demolire delle opere ritenute abusive. Sinni, nel ricorso presentato, affermava che, al termine della stagione estiva, aveva fatto realizzare delle opere temporanee di tamponatura delle parti aperte dello stabilimento, per proteggere la struttura dagli agenti atmosferici che durante la sua chiusura avrebbero potuto creare dei danni. I lavori avrebbero poi potuto evitare intrusioni di estranei. Si parlava di «strutture facilmente rimovibili e destinate ad essere rimosse alla ripresa dell’attività».

L’amministrazione comunale di Follonica, ritenendo che le opere realizzate comportassero un aumento volumetrico di novecento metri cubi e che fossero state realizzate senza il necessario permesso, ne aveva però ordinato la demolizione. La titolare ha poi impugnato l’ordinanza di demolizione, contestando che le opere erano state realizzate «in zona demaniale» e che avevano «carattere temporaneo e stagionale», quindi, a suo dire, «non idonee a realizzare incremento volumetrico».

Per le la titolare dei famosi bagni follonichesi le opere non avrebbero inciso «sull’assetto del territorio» e proprio per questo motivo non avrebbero necessitato di permesso di costruire.

Il Comune di Follonica si era costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando tra l’altro che non si sarebbe trattato «di mere opere destinate alla protezione dello stabilimento» bensì «di interventi funzionali a garantire la operatività del bar ristorante anche nel periodo invernale». Alla questione si era infatti aggiunta una richiesta da parte delle titolare dei bagni fatta all’ufficio Suap del Comune: si chiedeva di variare da stagionale ad annuale la licenza di somministrazione di alimenti e bevande nello stabilimento.

«Avendo trovato i locali ben protetti dagli agenti atmosferici a seguito degli interventi realizzati» si legge nella sentenza del Tar, la Asl si era espressa favorevolmente alla richiesta. Il Suap, però, ne aveva rigettato l’istanza proprio a causa dell’abusività dei locali.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati infondati dal Tribunale amministrativo. Quello che affermava la ricorrente, ovvero che i lavori svolti avrebbero costituito «mere opere di tamponatura per la protezione dello stabilimento balneare dagli agenti atmosferici invernali» secondo il Tribunale viene smentito dalla contemporanea istanza di conseguire il titolo commerciale anche nel periodo invernale. «Le opere realizzate – si legge nella sentenza – non costituiscono tanto interventi temporanei, quanto opere idonee a consentire l’utilizzo dello stesso anche fuori della stagione estiva, quindi tali da determinare un aumento della volumetria utilizzabile e quindi necessitanti del titolo edilizio».

Il Tar per questo motivo ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. —

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