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Nella diatriba tra sindacati e assessore il giudice del lavoro dà ragione a Cerboni
È stato respinto il ricorso di Cgil e Uil che accusavano il rappresentante della giunta di comportamento antisindacale
GROSSETO. Ricorso rigettato. Il giudice del lavoro di Grosseto Giuseppe Grosso ha respinto il ricorso “ex articolo 28”, depositato quindici giorni fa in Tribunale da Uil Poteri locali e Cgil Funzione pubblica, sigle che sostenevano l’accusa di comportamento antisindacale da parte dell’assessore al personale del Comune capoluogo Giacomo Cerboni. Attraverso sindaco e assessore, il Comune si era sempre difeso ribadendo di essere rimasto nei limiti delle funzioni assegnate all’amministrazione e di non aver violato alcun diritto sindacale.
Tre giorni fa c’era stata la prima udienza davanti al giudice del lavoro. Nell’occasione Sergio Sacchetti (per Uil Fpl) e Salvatore Gallotta (per Cgil Fp) avevano riepilogato i termini della questione, anticipata nei mesi scorsi sulle pagine del Tirreno.
Ebbene, la querelle – dopo la costituzione del Comune (martedì) – pare al momento conclusa. Il giudice ha stabilito che la causa non ha ragione di esistere e quindi non ci sarà in questa fase l’audizione di eventuali testimoni: dirigenti comunali e dipendenti. Cgil e Uil, però, impugneranno la decisione del giudice.
L’assessore invece non commenta. «Adesso – chiosa l’assessore al personale Cerboni – la cosa importante, la priorità, è definire il contratto integrativo con la delegazione trattante, a beneficio dei dipendenti del comune di Grosseto. Mettendo da parte –aggiunge – personalismi e protagonismi».
La diatriba si era aperta nei mesi scorsi. Cerboni aveva tenuto alcune riunioni con il personale, in cui si parlava di orari, contratto integrativo, progressioni orizzontali, fondi disponibili. Assemblee (di pertinenza sindacale) o incontri (informativi)? Nell’udienza Cerboni si era soffermato sulle discussioni avvenute in quelle riunioni, spiegando che l’amministrazione comunale aveva semplicemente esercitato un’attività informativa nei confronti di tutti i dipendenti, anche di quelli non rappresentati da sigle, ed è proprio in questo ambito che andavano inquadrate le riunioni, una a gennaio, l’altra a giugno, una terza a fine settembre.
Contro l’assessore si erano schierate Uil e Cgil, mentre la Cisl si era defilata. Il giudice ora ha stabilito che l’iniziativa assunta da Cerboni non era lesiva dei diritti sindacali, cioè «non ha violato le prerogative del sindacato a tutela del lavoratore, con la finalità di influenzare il dipendente sull’indirizzo politico che il comune di Grosseto intendeva perseguire».
Il Tribunale di Grosseto ha evidenziato che «non residuano restrizione o ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale per effetto delle pregresse convocazioni e la stessa parte ricorrente non ha indicato alcuna specifica affermazione o iniziativa emersa durante i detti incontri, a cui possa ascriversi natura intimidatoria o di condizionamento della libertà sindacale, tale da assegnare carattere potenzialmente permanente al comportamento lesivo denunciato».
L’affermazione che le convocazioni costituirebbero comportamenti contrari agli interessi sindacali e dei lavoratori è dunque tautologica, secondo il giudice Grosso, che non individua nelle riunioni svolte da Cerboni «comportamenti che metterebbero i dipendenti in condizioni di inferiorità nei confronti dell’ente». Si tratta di «Una condotta – conclude il giudice – per la quale non si profila la necessità di svolgere un approfondimento istruttorio».
In conclusione, nella norma, non si è stato rinvenuto un divieto, per gli amministratori, di favorire o indire riunioni tra lavoratori, a prescindere dalla loro appartenenza a una sigla sindacale, con lo scopo di illustrare tematiche di interesse comune sul posto di lavoro. «Diverso – conclude il giudice – sarebbe stato se si fosse comprovato che la partecipazione in orario di lavoro alle assemblee di Cerboni era stata conteggiata allo scopo (o comunque con l’effetto) di comprimere il diritto alla partecipazione in orario di lavoro alle iniziative sindacali, un monte ore assicurato a ciascun lavoratore nella misura di 12 all’anno». –
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