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Rifiuti e violazioni: condannato Ma ora il processo va rifatto

Enrico Pizzi
Rifiuti e violazioni: condannato Ma ora il processo va rifatto

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paganico. L’8 giugno del 2018 il Tribunale di Grosseto aveva condannato l’ingegner Francesco Martino, responsabile tecnico della Civitella Paganico 2000 srl, a 4mila euro di ammenda per non aver osservato alcune prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale in materia di gestione di rifiuti rilasciata alla società per la gestione della discarica di Cannicci.

La Cassazione però ha annullato la decisione rinviando il tutto al Tribunale del capoluogo maremmano e il processo dovrà essere rifatto tenendo conto di quanto la corte ha stabilito in ordine all’interpretazione delle norme che sarebbero state violate. Martino era finito sotto processo accusato di avere violato due prescrizioni che imponevano, rispettivamente, la verifica su due tipologie di rifiuti da effettuare “una volta all’anno”. La Cassazione ha stabilito che il Tribunale di Grosseto ha «erroneamente ritenuto che l’obbligo dovesse essere osservato ogni dodici mesi invece che una volta in ciascun anno solare». Una decisione che i giudici avevano preso «omettendo di valutare le contrarie dichiarazioni rese dal teste dell’Arpat Bellucci e dal consulente tecnico della difesa». Insomma, Martino era stato condannato, per queste due presunte violazioni, su un presupposto di legge che la Cassazione ha ritenuto sbagliato: una volta all’anno non significa “ogni 12 mesi”, ma almeno una volta tra il primo gennaio e il 31 dicembre. Per questi motivi la suprema Corte ha rinviato al Tribunale per un nuovo esame nel merito, dal momento che non tocca al giudice di legittimità stabilire se la prescrizione sia stata o meno rispettata e cioè se per ciascuna tipologia di rifiuti il controllo annuale sia avvenuto non nei 12 mesi a partire dal primo conferimento, ma nell’arco dell’anno solare. Su un altro punto, poi, la Cassazione ha accolto il ricorso del difensore di Martino, l’avvocato Carlo Valle. Davanti al Tribunale di Grosseto, la difesa dell’ingegner Martino aveva espressamente richiesto, in via subordinata, l’applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, che prevede una causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Ma la Cassazione rileva che «la sentenza impugnata non reca sul punto alcuna motivazione», il giudice di merito, dunque, non ha nemmeno valutato l’eventuale causa di non punibilità e anche per questo la Cassazione rinvia al Tribunale di Grosseto per un nuovo esame. — Enrico Pizzi

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