Italia
Il Tar ha detto no ai conguagli per i proprietari del Peep De’ Barberi
Respinto il ricorso presentato nel 2013 dagli espropriati Il prezzo era stato accettato senza alcuna riserva
Niente da fare, gli ex proprietari dell’area su cui sarebbero dovuti sorgere i palazzi del piano di edilizia economica e popolare (Peep) di via De’Barberi, non avranno diritto ad alcun conguaglio sul prezzo per il quale avevano ceduto i loro terreni all’associazione temporanea di imprese, capitanata dal Consorzio Etruria, che avrebbe dovuto costruire quel Peep.
Il Tar della Toscana ha deciso il 25 giugno scorso su un ricorso che i proprietari espropriati avevano presentato nel 2013, nel quale chiedevano, in sostanza, che venisse loro riconosciuto un prezzo più alto, in virtù del fatto che l’esproprio era stato pagato a costi ridotti, rispetto ai prezzi di mercato, a sua volta in virtù di una norma che era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
La vicenda, almeno nella sua parte iniziale, ha molte similitudini con quanto accaduto in un altro Peep, quello di Villa Pizzetti, ma l’epilogo è del tutto differente. Nel caso del Peep Pizzetti, infatti, la magistratura amministrativa ha riconosciuto il diritto degli espropriati ad avere la differenza tra quanto ottenuto come prezzo per l’esproprio e quanto, invece, è stato ricalcolato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale e alla nuova normativa che si adeguava imponendo un prezzo che fosse quello di mercato. In quel caso agli ex proprietari è stata riconosciuta una somma di circa 7 milioni di euro che il Comune di Grosseto ha già anticipato e che sta richiedendo ai circa 300 acquirenti delle abitazioni di quel Peep che si trovano a dover pagare conguagli medi di circa 20mila euro ciascuno. Un caso, e un caos, che ha fatto molto discutere nella campagna elettorale del 2016.
La vicenda di via De’ Barberi, invece, è stata risolta dal Tar in maniera diametralmente opposta, sebbene sia maturata, praticamente, nello stesso periodo. Peraltro, in via De’ Barberi, ormai, regna solo il degrado, dal momento che il fallimento delle cooperative costruttrici ha fermato la realizzazione del Peep. La definizione dei contratti di cessione bonaria dei terreni, infatti, è del 10 gennaio 2008 per quanto riguarda via De’ Barberi, mentre è di poco successiva – settembre 2008 – quella relativa ai terreni del Peep Pizzetti.
Dove sta la differenza? Nel caso Pizzetti, tutti gli atti che hanno concorso alla cessione dei terreni parlano di conguaglio, e se ne parla anche negli atti di compravendita degli appartamenti. Si sapeva che il prezzo d cessione dei terreni sarebbe potuto lievitare, e in via del tutto informale si sapeva anche di quanto, dal momento che 10 giorni prima della firma della convenzione tra il Comune e le cooperative costruttrici, la commissione provinciale che aveva il compito di definire il prezzo, aveva stabilito che fosse di circa 14, 9 milioni di euro, e per questo era stata messa la clausola “salvo conguaglio”. Nel caso del Peep di via De’Barberi, invece, il Tar a appurato che il prezzo stabilito nella convenzione tra l’Ati del Consorzio Etruria e i proprietari dei terreni, era stato accettato da questi ultimi senza alcuna riserva. Dunque, poco importa che il 24 ottobre 2007 la Corte Costituzionale avesse dichiarato illegittima la norma sugli espropri per affermare il principio del valore di mercato, e poco importa che il 24 dicembre fosse stata approvata una nuova normativa che seguiva l’indirizzo della Consulta.
Quando, a gennaio 2008, è stato firmato il contratto di cessione, il prezzo pattuito è stato accettato senza prevedere un eventuale conguaglio. —
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