Il presidio
Confedilizia e Fiaip «Le nuove norme sono pro albergatori»
grosseto. Confedilizia e Fiaip provinciali chiariscono le novità – e i nuovi obblighi – in tema di locazioni di immobili o porzioni di essi.
La legge regionale toscana 86/2016 prevede che chi dà in locazione immobili deve comunicare precise informazioni al Comune in cui si trovano gli alloggi; una delibera della giunta regionale ha poi dettagliato quali sono gli elementi che devono essere indicati nella comunicazione a palazzo civico che deve essere fatta entro 30 giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.
Ecco gli obblighi scattati dal 1° marzo che deve rispettare chiunque conceda in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche.
Primo: la comunicazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.
Secondo: qualora ci siano delle integrazioni o variazioni, esse devono essere comunicate entro trenta giorni.
Poi: la Regione Toscana assegnerà un codice identificativo per ogni locatore mediante un portale unico a cui si accede dal sito: http: //www. regione. toscana. it/-/comunicazione-locazioni-turistiche.
Secondo Confedilizia e Fiaip «l’adempimento in questione risulta particolarmente gravoso, soprattutto per le persone che hanno poca dimestichezza con i mezzi informatici (che dovranno quindi rivolgersi a soggetti esterni, sopportando le relative spese), senza che se ne ravveda una qualche pubblica utilità, se non quella della sponsorizzazione degli interessi della potente lobby degli albergatori».
Non solo: la legge prevede la comunicazione di informazioni relative all’attività svolta che siano «utili ai fini statistici». «Sennonché la delibera della Giunta, dopo aver inopinatamente distorto nelle premesse tale previsione parlando di informazioni “utili anche a fini statistici” – notano Confedelizia e Fiaip – inserisce, fra gli elementi da comunicare al Comune una serie di notizie, che dovrebbero essere addirittura aggiornate in caso di variazioni, la cui utilità “ai fini statistici” è oggettivamente difficile da comprendere.
«Non si capisce, infatti – sottolineano Confedilizia e Fiaip – perché il Comune debba sapere, ad esempio, come sia arredata la cucina della casa da affittare, se nell’arredo siano compresi seggioloni per bambini, lettini con sponde per bambini, sedile da doccia a parete e numerose altre particolari amenità, soprattutto se si tiene conto delle paradossali sanzioni (fino a mille e cinquecento euro) in caso di comunicazioni che risultino incomplete».
Confedilizia e Fiaip sollevano poi un’obiezione di fondo: «Non ha senso – sostengono – equiparare le abitazioni alle strutture ricettive; mentre queste ultime sono naturalmente destinate ad ospitare turisti, le normali case ad uso di civile abitazione possono avere, nel corso di un anno o anche di un solo mese, destinazioni del tutto diverse: il proprietario può occuparle direttamente, ovvero concederle in locazione per periodi più o meno lunghi e per finalità diverse da quelle turistiche, anche in caso di locazioni brevi (ad esempio per esigenze lavorative o di studio dell’inquilino). Ragione per la quale una richiesta preventiva di informazioni risulta del tutto in conferente». –
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