Italia
Maestra contro preside Il giudice dà ragione alla dirigente scolastica
Non aveva destinato la docente ad una delle sezioni gradite Da qui il ricorso dell’insegnante con il sostegno dei Cobas
Il giudice del lavoro di Grosseto, Giuseppe Grosso, ha dato ragione alla dirigente scolastica del Comprensivo 4, che a fine ottobre era stata trascinata in tribunale da una maestra e dai Cobas Scuola per aver compiuto «in modo immotivato» – a detta dell’insegnante – alcune scelte.
La docente, di ruolo alla scuola dell’infanzia che fa capo al Comprensivo 4, aveva presentato domanda di mobilità interna allo scopo di essere destinata a un’altra sezione della scuola di via Papa Giovanni, a Grosseto, ma la richiesta non era stata accolta. Al contrario la dirigente scolastica aveva deciso di assegnarle una sezione non compresa tra le preferite e, precisamente, una sezione cosiddetta antimeridiana, con orario 8-13. Da quel momento era iniziato un braccio di ferro, con lettere, tentativi di mediazione e perfino una conciliazione promossa e fallita innanzi al Provveditorato di Grosseto.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente – che insegna part time– lamentava, in primo luogo, la violazione di una serie di disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; in seconda battuta, l’insegnate chiedeva al giudice il rispetto dei principi di correttezza, buona fede e imparzialità oltre che la normativa contrattuale integrativa. Dal canto loro gli avvocati e il sindacato hanno evidenziato una carenza di motivazione del provvedimento e di conseguenza hanno richiesto l’annullamento urgente dell’assegnazione alla sezione L (quella antimeridiana), disposta dalla dirigente scolastica, in luogo dell’assegnazione alla sezione C.
La preside, difesa dall’avvocatura dello Stato, contestava la fondatezza di quanto preteso dalla maestra, e in particolare l’interpretazione di alcune norme. A suo avviso nessuna violazione, formale o sostanziale, era mai stata compiuta nell’assegnazione delle sezioni in favore degli insegnanti; d’altra parte la risposta dell’istituto è unica – è il punto di vista della dirigenza – e ponderata in ragione delle esigenze dell’offerta formativa nel suo complesso e tener conto dei desiderata di 130 docenti interessati dalla distribuzione delle sezioni e degli orari è praticamente impossibile.
Dopo l’udienza dell’11 dicembre, nel corso della quale l’insegnante era stata sentita dal giudice, quest’ultimo ha rigettato il ricorso e ritenuto legittimo l’atto firmato a settembre dalla dirigente della scuola. Alcune note della maestra non sono state ammesse poiché successive al deposito del ricorso; altre considerazioni sono state ritenute «non pertinenti, non utili alla corretta ricostruzione dei fatti», come i problemi di salute della maestra.
Secondo il giudice «l’istanza con la quale il singolo insegnante formula le proprie preferenze si inserisce non già nel quadro di una dialettica individualizzante tra singolo docente e dirigente, bensì nel contesto di un atto (quello organizzativo dell’anno scolastico che era in procinto d’iniziare) dalla gestazione complessa e per sua natura collettivo, cioè rivolto a una pluralità di destinatari».
Insomma, il dirigente doveva confrontarsi con l’organico completo, che si cristallizza solo poco prima dell’inizio effettivo delle lezioni, e tenere conto di una molteplicità di fattori, tra cui anche il part time della stessa insegnante ricorrente.
Tutto resterà come concepito dalla dirigente a settembre. Non solo. L’insegnante è stata costretta dal giudice a rifondere le spese di lite in favore dell’Istituto Comprensivo 4. —
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