Il Tirreno

Grosseto

la tragedia del 2014 

«La strada 74 non presentava livelli di elevata pericolosità»

P.S.

Depositate le motivazioni della sentenza che ha assolto l’ex sindaco di Manciano e il funzionario incaricato del servizio protezione civile

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MANCIANO. «Per la vastità del territorio comunale, il presidio territoriale fisso in concreto non poteva essere garantito con le risorse umane a disposizione; infatti il punto in cui avvenne il sinistro non presentava livelli di pericolosità maggiori rispetto ad altre zone del medesimo territorio e quindi non emergeva la necessità di una particolare e specifica attenzione che imponesse per il monitoraggio l’assegnazione di una o più unità del personale in organico, distogliendola da altri compiti».

È uno dei passaggi conclusivi delle motivazioni adesso depositate con le quali il giudice Marco Bilisari ha assolto l’ex sindaco di Manciano, Marco Galli, e il responsabile della protezione civile comunale, Furio Laghi, dall’accusa di omicidio colposo per le presunte omissioni nell’emergenza meteo del 14 aprile 2014: quel giorno erano morte le sorelle Marisa e Graziella Carletti, travolte dalla piena mentre percorrevano in auto la strada regionale 74, tra Marsiliana e Manciano. Quel giorno, nota ancora il giudice «gli operai a disposizione erano già dislocati sul territorio per fronteggiare emergenze concrete verificatesi a nord di Manciano». Se pure si volesse ritenere possibile un «monitoraggio cadenzato» della strada, «non è comunque provato che, a fronte di un evento meteorologico di intensità notevolmente superiore rispetto alle previsioni, scatenatosi con una rapidità impressionante e circoscritto a una delimitata area, detto controllo avrebbe potuto impedire l’evento».

Da queste considerazioni l’assoluzione con formula dubitativa. L’accusa aveva chiesto 1 anno per Galli e 9 mesi per Laghi (entrambi difesa Marco Calò). Il giudice definisce tra l’altro inutilizzabile la perizia dei professori Francesco Napolitano e Giuseppe Cantisani, effettuata su incarico del gip quando i due imputati non erano stati ancora iscritti nel registro degli indagati. E non c’è comunque necessità di rinnovazione. Il giudice esamina i dati delle precipitazioni. Riconosce ai due imputati un ruolo tale da comportare l’esecuzione dei compiti finalizzati a fronteggiare l’emergenza e a impedire il verificarsi dell’evento. Analizza se le omissioni, presunte o reali. E conclude che «alcune delle omissioni contestate nel campo di imputazione non hanno avuto alcuna concreta efficacia causale nel sinistro». Perché, anche se vi furono dei blackout telefonici, non risulta che «una qualche informazione decisiva non sia giunta agli organi preposti». La dismissioni dei ponti radio era stata decisa (2013) dalla Provincia per motivi economici. E comunque le risorse umane a disposizione «dovevano essere impiegate, in primo luogo, per fronteggiare pericoli reali e immediati e non soltanto potenziali». E sulla 74 c’era soltanto un avvisa di allerta moderata: la strada non doveva essere chiusa. — P.S.



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